Riforma del mercato del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 – Il rapporto di lavoro Scuola non Statale
“intervallo minimo tra due contratti successivi a tempo determinato” La lettera “h”, comma 9 dell’art. 1 della legge 92/2012, ha modificato l’art. 5, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. L’intervallo minimo tra un contratto a tempo determinato ed un altro è portato da un minimo di 10 giorni a 60 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e da 20 giorni a 90 giorni per i contratti la cui durata è superiore ai 6 mesi. La citata norma stabilisce che i CCNL possano prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente sino a 20 giorni e 30 giorni nei casi in…