Supplenze – ATTENZIONE non rispondere al telefono e alla mail può costar caro
L’aspirante a supplenza, che non risponde al telefono indicato nella domanda ai fini delle convocazioni e non risponde nemmeno alle e-mail e agli sms inviati dalle scuole, perde il diritto alle supplenze per le quali sia stato inutilmente contattato. Lo ha stabilito il Tribunale di Lanusei con una sentenza depositata il 9 ottobre scorso (76). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, fa luce sulla questione delle convocazioni delle scuole ai fini delle supplenze temporanee. Convocazioni per le quali la normativa di settore non prevede termini perentori. E soprattutto non prevede una puntuale disciplina delle sanzioni da applicare agli aspiranti che la scuola abbia tentato…
Concorso a cattedra ecco chi potrà realmente partecipare
A stabilire chi potrà partecipare e chi no è l’art.2 del bando di concorso che riportiamo qui di seguito. Chi invece volesse visionare le parti significative del bando e quindi il commento può collegarsi a questo [LINK] Art. 2 dm n. 82 del 24 settembre 2012 – Requisiti di ammissione 1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero. 2. Sono altresì ammessi…