scuola

DOCENTI IMMOBILIZZATI – ECCO GLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL DDL SCUOLA

docenti immobizzatiNoi “docenti immobilizzati”, dopo aver evidenziato i punti di criticità del DDL”La Buona Scuola”, pur essendo consapevoli dell’incostituzionalità dell’intera proposta, abbiamo pensato di proporre due emendamenti, con riferimento agli articoli che maggiormente danneggiano la “nostra” situazione, ovvero quella dei docenti già di ruolo che chiedono mobilità ma, nello stesso tempo, tenendo in considerazione anche i diritti degli altri colleghi che, secondo quanto previsto dal DDL, una volta assunti si troverebbero inevitabilmente a dovere affrontare, in un momento successivo, i medesimi problemi.
Gli articoli su cui sono stati formulati gli emendamenti sono l’art. 7 del DDL e l’art. 8 della relazione Tecnica ad esso allegata.
In particolare, l’art 7 del DDL stabilisce le competenze del Dirigente Scolastico, qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che lo stesso assume nella gestione della scuola e quindi nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Il Dirigente sceglie i docenti che risultano più adatti a soddisfare le esigenze delle scuole e propone, sulla base dei piani triennali dell’offerta formativa di cui all’articolo 2, incarichi ai docenti iscritti negli albi territoriali e al personale di ruolo già in servizio presso altre istituzioni scolastiche. Sarà sempre il Dirigente Scolastico, quindi, a “proporre” i docenti da utilizzare per gli incarichi (con la conseguente eliminazione di tutte le graduatorie, comprese quelle di istituto, da cui fino ad oggi sono stati individuati moltissimi docenti), individuandoli tra i docenti di ruolo all’interno degli albi senza tener conto dei diritti acquisiti da ciascuno. Il Dirigente potrà anche utilizzare docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali possiedono l’abilitazione.. E’ superfluo affermare che ogni docente nel corso della sua carriera scolastica ha acquisito competenze specifiche nelle proprie discipline ed è contrario ad ogni logica pensare che “qualunque docente inserito nell’albo” possa sostituire ed essere sostituito così facilmente, in base a scelte discrezionali del dirigente senza causare danni a tutto il settore scolastico: ai docenti “utilizzati” che potrebbero svolgere un lavoro che non rientra nelle proprie specifiche competenze; ai docenti precari che fino a oggi hanno lavorato con supplenze brevi grazie al loro inserimento nelle graduatorie di istituto (che in tal modo verrebbero eliminate) ma soprattutto agli studenti, il cui processo di apprendimento verrebbe inevitabilmente compromesso. Questo è indice di una Buona Scuola?
Il ddl propone una scuola-azienda che viene meno al suo ruolo formativo ed educativo, in nome dell’economia e del profitto, dimenticandosi della sua finalità precipua che è quella di formare gli uomini e i cittadini di domani. Questo potere spropositato ai Dirigenti Scolastici non può essere accettato per diverse ragioni:
Il meccanismo della chiamata diretta è arbitrario ed eccessivamente discrezionale e, di conseguenza, assolutamente contrario a quanto previsto dall’art. 97 Cost. che prevede nel settore pubblico la necessità di assicurare “il buon andamento e l’imparzialità della P.A.”. Secondo il principio del “buon andamento”, i funzionari pubblici (il D.S. lo è ovviamente) devono svolgere i loro compiti con diligenza e professionalità, al fine di realizzare in modo efficiente gli obiettivi della P.A. Secondo il principio di “imparzialità” i funzionari pubblici non possono compiere nello svolgimento delle loro funzioni discriminazioni arbitrarie. E’ evidente che i dirigenti scolastici, secondo quanto previsto nel ddl non potrebbero garantire il rispetto dei principi costituzionali sopra indicati.
I dirigenti scolastici (si ricorda che non tutti hanno professionalità e capacità non discrezionali) potrebbero diventare dei tiranni ed approfittare del loro ruolo e dei loro eccessivi “poteri”, ponendo in essere, altresì, atteggiamenti rientranti nel mobbing, purtoppo già esistenti in diversi istituti scolastici e che, inevitabilmente, aumenterebbero in modo spropositato, favorendo il clientelismo e l’abuso di potere.
Il DDL non prevede quali criteri di scelta dovrebbero utilizzare i Dirigenti per individuare all’interno degli albi territoriali i docenti che dovrebbero entrare a far parte della loro “squadra”. Ciò potrebbe comportare l’utilizzo di criteri personali ed arbitrari (nei casi peggiori legati a raccomandazioni ed altri privilegi), che non rispetterebbero sia i diritti e le esigenze degli alunni di avere una valida offerta formativa sia i diritti degli stessi docenti che verrebbero assunti senza tener conto della professionalità, delle capacità educative, dei meriti, dei titoli acquisiti nel corso della propria carriera e fino a oggi oggettivamente quantificati attraverso il punteggio.
I Dirigenti, inoltre, non necessariamente possiedono le competenze giuridico/amministrative necessarie per espletare questo nuovo ruolo che attribuisce loro poteri così elevati, dal momento che sono stati assunti per svolgere la loro attività di gestione a livello pedagogico, formativo ed educativo, e non certo per diventare dei “padroni” o “manager d’azienda”.
Ancora, il comma 4 dell’art. 7 statuisce che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali e che tale disciplina non si applica al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale.
La creazione degli albi territoriali è in evidente contrasto con i principi di cui all’art. 33 Cost., in quanto lede la libertà di insegnamento nel momento in cui rimette la scelta degli incarichi triennali al Dirigente Scolastico, il quale, nella scelta, potrebbe essere condizionato da fattori meramente soggettivi.
La stessa disposizione contrasta palesemente anche con l’art. 3 Cost, dal momento che prevede una disparità di trattamento tra i vari docenti. Precisamente, i nuovi immessi in ruolo, unitamente agli attuali docenti già di ruolo che volessero chiedere mobilità territoriale o professionale, rientrerebbero automaticamente negli albi territoriali, con le evidenti conseguenze negative che ciò comporta in base a quanto già evidenziato, a differenza dei docenti attualmente di ruolo che non chiedono mobilità.
Perchè questa ingiusta ed illegittima disparità di tattamento tra i docenti? Perchè questo “ricatto” nei confronti dei docenti di ruolo che vogliono legittimamente esperire il proprio diritto di mobilità? Quale sarà la sorte dei docenti già in esubero e di quelli che ad oggi non hanno necessità di chiedere trasferimento ma che potrebbero, in futuro, averne necessità e che quindi automaticamente confluirebbero negli albi? E infine, che fine faranno quei docenti “sfortunati” che non saranno “scelti” dai dirigenti scolastici o che, pur essendo entrati nel “team aziendale”, dopo tre anni non saranno più “graditi”?

I seguenti emendamenti eliminano il potere discrezionale del Dirigente e trasformano gli albi in un organico di rete aggiuntivo nel quale i docenti possono scegliere o meno di confluire in base alle proprie preferenze e necessità, fermo restando che sia i neo assunti che coloro che chiedono mobilità possono accedere anche al normale organico curriculare e di sostegno, in tal modo eliminando anche i profili di incostituzionalità.

Qui di seguito si riporta il primo degli emendamenti proposti (la parte in grassetto), con accanto la motivazione per la richiesta di modifica

EMENDAMENTI all’allegato alla deliberazione N. 2994 del 27/03/2015 concernente: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

All’art. 7 comma 1 eliminare le parole “delle scelte didattiche, formative” e le parole “e del merito dei docenti” (si cerca di limitare i poteri dei Dirigenti sotto questi due duplici profili)

All’art 7 comma 2, sostituire le parole “nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica” con le seguenti: “con riguardo al punteggio di ciascuno nell’albo in cui è collocato” (si vuole evitare che la “proposta di docenza” effettuata dal dirigente sia frutto di arbitrio e discrezionalità e venga posta in essere senza alcun criterio. Si propone quindi di modificare l’articolo prevedendo che il docente sia individuato legittimamente in base al proprio punteggio derivante dal servizio e dai titoli accumulati nel corso della propria carriera)

Eliminare il comma 3 (eliminazione degli incarichi di durata triennale rinnovabili e della nomina discrezionale dei docenti da parte dei dirigenti)
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
Dopo le parole “I ruoli del personale docente sono” eliminare la parola “regionali”
Dopo la parola “posto”, aggiungere le seguenti: “In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo l’ordine di punteggio determinato in base alle regole previste dai contratti collettivi vigenti” (rispettare l’ordine tra docenti in base al punteggio conseguito )

Dopo le parole “popolazione scolastica”, aggiungere le seguenti: “in misura non superiore a quella degli attuali distretti scolastici.” (limitare l’ampiezza del territorio compreso negli albi entro i distretti scolastici)
All’art. 7 comma 4 dopo le parole: “i docenti in questione” eliminare la parola “sono” e aggiungere “possono essere in base alle preferenze indicate” (fare in modo che l’inserimento negli albi non sia automatico, ma avvenga in base ad una scelta dei docenti che lo richiedono, e che tutto avvenga sempre in base al punteggio posseduto)

All’art. 8 comma 2 dopo le parole: “Sono assunti a tempo indeterminato e” aggiungere le parole “possono essere” e dopo la parola “inseriti” aggiungere la parola “anche” (fare in modo che anche i neoassunti non vengano inseriti automaticamente negli albi, ma vi confluiscano solo come estrema ratio, nel caso in cui non siano disponibili altri posti nell’organico comune e/o di sostegno. Ciò al fine di evitare che si creino docenti di serie A – non inseriti negli albi – e docenti di serie B – inseriti negli albi- e per garantire lo stesso trattamento che viene richiesto dai docenti di ruolo anche per i futuri assunti).
Il secondo emendamento proposto riguarda l’art. 8 della Relazione Tecnica allegata al DDL.
Con il piano straordinario di assunzioni così come previsto dal DDL si andrà a saturare l’intero quadro organico delle scuole italiane, aggiungendo all’organico attualmente in vigore l’organico funzionale, il quale sarà impiegato per il potenziamento dell’offerta formativa, per l’estensione del tempo pieno, ecc. La saturazione degli organici limiterà – se non vanificherà del tutto- la possibilità da parte dei docenti di ruolo fuori provincia, di poter chiedere ed ottenere il trasferimento, l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria già a partire dall’anno scolastico 2015/16. Ciò configura chiaramente una disparità di trattamento tra le due categorie di soggetti, i precari ed il personale di ruolo ( violazione dell’art. 3 Cost.).
I docenti “immobilizzati” fuori provincia sono sia quelli vincitori di concorso regionale (che per indisponibilità di posti nella provincia di residenza, sono stati “obbligati” ad accettare il ruolo in un’altra provincia e depennati dalle graduatorie ad esaurimento provinciali ex art. 4 L. 157/09 comma 4), sia quelli immessi in ruolo da GAE in province diverse (consapevoli di poter chiedere trasferimento con la possibilità di rientrare sulla provincia di residenza dopo 3 anni secondo le regole vigenti all’epoca dell’assunzione, anch’essi depennati dalle GAE delle proprie province di residenza);
I posti riservati ai trasferimenti sono sempre stati limitati a causa:
– dei tagli previsti dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comunemente chiamata Riforma Gelmini, con il ridimensionamento degli organici;
– del bassissimo numero di posti riservato alla mobilità interprovinciale nei contratti collettivi;
– del vincolo di permanere nella provincia di immissione in ruolo per almeno tre anni, vincolo che per qualche anno è stato addirittura aumentato a cinque anni;
Queste difficoltà di mobilità territoriale non riguardano soltanto i docenti di ruolo.
L’’art. 8 del DDL prevede, infatti, ai commi 4 e 5, che le nuove assunzioni possano avvenire in Province o Regioni diverse da quelle di residenza e, conseguentemente, anche i neo assunti si scontrerebbero nei prossimi anni con le medesime problematiche (i neoassunti avrebbero successivamente lo stesso problema che oggi hanno i docenti di ruolo immobilizzati).

Tenuto conto che:
il diritto alla famiglia è sancito dall’art. 29 della Costituzione;
la protezione della maternità e dell’infanzia è sancita dall’art. 31 della stessa Costituzione;
La tutela della disabilità personale e quella dell’assistenza dei parenti in condizioni di disabilità, effettivamente accertate con verbale delle relative commissioni sanitarie, sono garantite dalla legge 104/92.
la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo all’art. 8 sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea all’art.33 proclama la garanzia della protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale;
la Pubblica Amministrazione deve attenersi al principio del “previo esperimento delle procedure di mobilità” (presente, tra le altre, anche nella L. n. 311/2004, L. n. 244/2007 e prima ancora L. n. 449/1997 art. 39) che privilegia l’acquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento così come espressamente enunciato nella Circolare n° 4/2008 emanata dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.

L’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 obbliga la Pubblica Amministrazione, prima di procedere a nuovo reclutamento di personale per coprire posti vacanti nella dotazione organica, ad esperire una procedura di mobilità.

Anche al fine di trovare una collocazione ottimale ai docenti soprannumerari, e in previsione di quelli futuri, di cui non si tiene conto nell’attuale testo del DDL pur essendo numerosissimi ed equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale, soprattutto a causa dei copiosi tagli agli organici attuati per motivi di bilancio negli ultimi anni.

Si propone il seguente emendamento al d.d.l. n. 2994:

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO all’allegato alla deliberazione N. 2994 del 27/03/2015 concernente: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Al DDL 2994 aggiungere:

All’art. 8 della Relazione tecnica, dopo le parole “Tali posti, unitamente ad altri 50.000 dei posti già esistenti e vacanti, saranno occupati da personale assunto in ruolo” aggiungere “dopo essere stati interamente utilizzati per attuare un piano straordinario di mobilità. A tal fine, detti posti dovranno essere resi tutti disponibili per soddisfare le domande di mobilità di tutti i docenti già in ruolo, senza vincolo triennale, alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le preferenze dagli stessi indicate, dopo aver accantonato, nelle rispettive regioni, i posti necessari all’assunzione dei soggetti di cui all’art. 8 comma 1 lettera a, ed un pari numero di posti da destinare all’assunzione dei soggetti di cui all’art. 8 comma 1 lettera b. Di detto accantonamento non si tiene conto per i movimenti all’interno di ciascuna regione. (si chiede che venga disposto il piano straordinario di mobilità con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo, riservando la quota numerica dei posti da destinare alle immissioni sia da concorso che da GAE come previste nel DDL, salvaguardando così i diritti dei neoassunti. Le immissioni, infatti, sarebbero in egual numero, ma le sedi verrebbero scelte dopo l’esperimento della procedura di mobilità. I movimenti all’interno della regione non determinano alcuna variazione nel saldo dei posti disponibili a livello regionale, per cui non è necessario tenerne conto ai fini dell’accantonamento per le immissioni da concorso e da GAE).
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si potrà procedere a nuove assunzioni su posti sui quali non siano state prima esperite le procedure di mobilità, nelle quali dovrà essere comunque destinato non meno del 50% delle disponibilità alla mobilità territoriale, attribuendo in ogni caso alla mobilità l’eventuale posto dispari. (si chiede un accantonamento annuale dei posti per le future procedure di mobilità: tutela anche dei neoassunti)
Alle precedenze eventualmente previste dai contratti collettivi sulla mobilità, non potrà essere destinato oltre il 75% dei posti disponibili annualmente in ciascun tipo di mobilità. (si chiede che venga stabilito un tetto massimo alle precedenze)
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi norma che impedisca di presentare domanda di mobilità territoriale è nulla.