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addio scontrino fiscale…

Ancora pochi giorni di vita per l’amato e odiato scontrino fiscale. L’ultima finanziaria ne ha decretato la morte per quegli esercizi che “dialogano” telematicamente con l’amministrazione finanziaria. Per il cliente rimane comunque la possibilità, su richiesta, di avere una fattura che certifica l’acquisto effettuato. La norma è contenuta nel comma 431 della finanziaria 2005, è prevede infatti che “la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente”. La nuova procedura “costituisce un’ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico, con particolare riguardo per il settore della grande distribuzione, già esonerati dall’obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente e tenuti alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale”. Già con lo scontrino fiscale molti esercizi fanno i furbi e non lo emettono risparmiando un bel po’ di “quattrini”, adesso l’invio telematico riuscirà a garantire che tutti paghino l’iva? Questo oggi non lo possiamo sapere, anche se le sanzioni, per gli evasori,  sono  abbastanza salate. Le violazioni per la trasmissione sono punite con la sanzione amministrativa prevista nell’ipotesi di mancata emissione, od emissione con importi inferiori, di ricevute e scontrini fiscali, pari al 150 per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, oppure con la sanzione amministrativa prevista per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori, da 1.032 euro a 4.131 euro e infine con la sanzione accessoria disposta per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori, costituita dalla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi.