Sul taglio di 11000 posti di sostegno interrogazione del Senatore Di Biagio
Al Ministro dell’Istruzione
per sapere,
premesso che:
l’integrazione sociale e scolastica degli alunni portatori di disabilità, che risponde a un principio costituzionalmente sancito dagli artt. 3, 34 e 38 della nostra Costituzione, trova la sua formulazione fondamentale nella Legge 104/1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che ha previsto, all’art. 13, comma 5, che siano garantite “attivita’ didattiche di sostegno”, realizzate “con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato”;
la recente rimodulazione delle dinamiche relative ai percorsi di abilitazione all’insegnamento che, con l’istituzione dei TFA di cui al dm 249/10, ha sostituito le precedenti dinamiche affidate alle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (le c.d. SSIS), ha interessato anche i percorsi di specializzazione sul sostegno, determinando però una situazione di impasse;
il dm 249/10 ha infatti previsto all’art. 13, che “ In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l’attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ si consegue esclusivamente presso le universita’”. I Criteri e le modalità di attivazione di tale specializzazione presso l’università sono stati definiti dal successivo dm 30 settembre 2011;
tuttavia, pur a fronte della citata normativa, l’attuale situazione rimane assai poco definita tanto che fonti di stampa riferiscono che la Gilda degli Insegnanti, presente all’incontro con i Dirigenti del Ministero del 12 giugno u.s. ha riferito che “Sul sostegno e i percorsi di abilitazione di sostegno tutto tace in quanto l´università sembra del tutto impreparata ad affrontare la questione”;
a questo si aggiunge il fatto che i corsi di riconversione sul sostegno originariamente profilati dal MIUR e destinati ai docenti di classi di concorso in esubero si trovano attualmente nella medesima impasse;
a rendere più complessa tale situazione, che rischia di ledere gravemente la tutela del diritto allo studio per gli studenti con disabilità – oltre a rappresentare un oggettivo impedimento per tutti coloro che avrebbero intenzione di dedicare il proprio impegno e la propria professionalità a un ambito così delicato come quello dell’attività di sostegno, in ambito di insegnamento scolastico – si aggiunge l’ulteriore criticità profilata dalle recenti dichiarazioni del Ministro interrogato in merito all’ipotesi di nuovi tagli sulle cattedre del sostegno;
difatti, nella recente audizione presso le commissioni cultura riunite di Camera e Senato, nel presentare le linee programmatiche del suo ministero, il Ministro Carrozza ha affermato di voler ridurre le cattedre di sostegno da 101.000 a 90.000, con un tagli di 11.000 posti di sostegno;
una tale decurtazione comporterebbe un aumento dei profili di criticità, su un versante già ampiamente vessato quale quello scolastico, oltre a tradursi in una ulteriore difficoltà del sistema scolastico nel garantire effettivamente il progetto di inclusione per i soggetti con disabilità e la garanzia dei diritti normativamente sanciti, danneggerebbe al contempo i docenti in possesso di specializzazione, i docenti precari e i consigli di classe, che vedrebbero un ulteriore aggravio del proprio carico di responsabilità;
è opportuno evidenziare che il principio ispiratore della normativa in materia di integrazione degli studenti con disabilità è sempre stato quella di considerare la realizzazione del processo di integrazione scolastica quale compito di tutto il corpo docente di una classe. In questo senso la figura stessa dell’insegnante di sostegno è stata concepita nei termini di un sostegno e una condivisione di responsabilità con gli altri colleghi, sull’intera classe e non su un unico alunno disabile;
eliminare questa figura per farne ricadere le competenze sul consiglio di classe sarebbe come eliminare alla base l’intera normativa che, sulla base di una riconosciuta esigenza e per il pieno sviluppo del processo formativo, ha individuato, definito e declinato quella professionalità specifica a sostegno dell’intero gruppo classe, che è l’insegnante di sostegno:
quali misure intenda avviare al fine di garantire l’attivazione in tempi rapidi delle “specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione”, previste dal dm 249/2010 inerenti l’attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’;
se siano effettivamente attive, presso le università italiane, le specializzazioni di cui al dm 12 dicembre 2011;
se non ritenga opportuno predisporre iniziative di monitoraggio e confronto tecnico, anche con i referenti delle categorie coinvolte nelle misure restrittive, al fine di avviare una rivalutazione delle misure cui si intende dar seguito alla luce delle linee programmatiche, che consenta di porre rimedio alle criticità evidenziate in premessa e garantire un’effettiva tutela del diritto allo studio e all’integrazione scolastica per gli alunni con disabilità;
Aldo Di Biagio