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Varata la modifica al DM 249/2010: TFA speciali alle porte

Dopo anni di battaglie per il riconoscimento dei diritti dei precari della III fascia delle graduatorie d’istituto, la “montagna partorisce il topolino.” Da oggi saranno introdotti i tanto attesi TFA speciali, destinati a permettere ai docenti con almeno tre anni di servizio di conseguire formale abilitazione all’insegnamento. Ricordiamo la “responsabilità” di Adida in questa che potremmo definire una svolta, non perché risolverà in modo significativo i problemi di questa categoria di insegnanti, ma perché, paradossalmente, va nella direzione del riconoscimento che i docenti di III fascia costituiscono una categoria che non può essere ignorata, confusa con aspiranti docenti e, ancor peggio, incasellata nel Decreto sulla formazione iniziale. Fin dal 2009, infatti, la nostra associazione, anche in modo isolato e osteggiata da più parti, ha contrastato tale assurda misura, chiedendo sia a livello politico che attraverso imponenti azioni legali, misure adeguate a “sanate” la posizione dei precari di III fascia, di fronte alle richieste dei quali nessuna forza politica e persino l’Amministrazione ha potuto mai dissimulare un certo imbarazzo, riconoscendo quelle specificità professionali che dovevano essere considerate e che hanno portato alle modifiche al DM 249/2010 di oggi. Docenti di nome e di fatto, i precari della III fascia delle graduatorie d’istituto, hanno da sempre avuto un riconoscimento da parte dell’Amministrazione Pubblica, per la semplice costatazione che grazie ad essi, la scuola statale, ha potuto garantire in ogni angolo del Paese, lo svolgimento regolare del servizio, secondo gli standard nazionali fissati. Non dimentichiamoci, infatti, che titolo di accesso alla professione di docente non è l’abilitazione ma il diploma o la laurea, così come fissato dalla normativa vigente e come recentemente ribadito persino dal famigerato Concorsone. L’abilitazione, infatti, ottenuta fino ad oggi in vari modi, è un requisito necessario per la stabilizzazione, per l’assunzione a tempo indeterminato, ma per insegnare, per stabilire quali discipline si possono o non si possono insegnare (le cosiddette Classi di Concorso) si deve possedere un determinato titolo di studi, una laurea o un diploma conseguito secondo criteri fissati a monte dal MIUR (nel caso delle lauree devono essere stati sostenuti determinati esami). Nulla a che vedere con l’abilitazione, quindi, ma i più, non sapendo come stanno realmente le cose, si sono lasciati confondere le idee ed hanno alimentato un dibattito negativo e negativizzante, teso a far credere che tale provvedimento fosse una “pezza” a svantaggio di chi, meritevole ed eccellente, è riuscito a passare il triplo “salto mortale” previsto per i TFA ordinari o, andando ancora più a ritroso, di chi si è abilitato con la Siss o tramite concorso. Come è facile mistificare la realtà quando si è in malafede: come dimenticare lo scandalo dei test preselettivi dei TFA ordinari, corretti fino a tre volte, zeppi di “orrori”, nonostante preparati da “commissioni di esperti”? Quale oggettività è stata garantita per le prove successive, lasciate all’”inventiva” dei singoli atenei, dissimili da contesto a contesto? E perché non ricordare che quasi contemporaneamente al bando per i TFA ordinari è uscita una nota del MIUR datata 8 maggio 2012 che parlava dei TFA speciali? A seguito delle dichiarazioni in essa contenute, moltissimi dei docenti con pluriennale servizio hanno preferito non partecipare neanche alle prove preselettive, per altro a pagamento, con la speranza di poter evitare l’umiliazione di un test che mortificava e sviliva la loro posizione professionale legittima e irreprensibile. Come non ricordare, inoltre, che l’utilizzo di personale precario, in modo reiterato, viola la normativa europea contro lo sfruttamento, cosa questa che pare non scandalizzi nessuno, in Italia, dove si preferisce mantenere i docenti nell’impossibilità di essere assunti stabilmente, non favorendone la formazione e la progressione professionale con l’artificioso cavillo di ritenere i docenti di III fascia idonei ma non abilitati.
Ormai siamo abituati alla costatazione di incapacità critica e di mancanza di buon senso e, senza considerare il valore professionale dimostrato dai docenti in servizio – perché questo sono i precari di III fascia – li si propone come impostori e incompetenti, senza contare quanto abbiano preoccupato il MIUR stesso che, per evitare sentenze di condanna (vedi nota MIUR 8 maggio 2012) ha preferito “normalizzare”, se pure goffamente e arbitrariamente, una situazione cronicamente negativa. Nel decreto, intatti, che tra l’altro non risolverà affatto il problema del precariato scolastico, vi è un evidente travisamento della normativa europea richiamata che, a differenza di quanto sostiene il MIUR, prevede il riconoscimento professionale per chi ha svolto una data professione per anni, non l’accesso a corsi riservati o a “sconti” sulla formazione. E’ comunque evidente che il Ministero dell’Istruzione, al fine di contenere gli effetti negativi dei contenziosi in atto, la maggior parte dei quali proposti dall’associazione Adida, abbia deciso di eliminare parte del problema con la formula dei TFA speciali, stabilendo però criteri restrittivi quanto irrazionali, che alimenteranno nuove ondate di ricorsi
In ogni caso, il varo di questo decreto, stabilisce alcuni principi che, fatti valere, consentiranno ai precari di III fascia di proseguire nel loro cammino di affermazione professionale, sia in sede istituzionale che in sede legale, dal momento che, con il riconoscimento dato al servizio, in virtù di una normativa europea che però il MIUR ha letto in modo arbitrario, è stabilito un principio: che lo svolgimento di una professione costituisce un titolo formativo. Ci rischieremo quindi alla stessa normativa e alle sentenze europee  ad essa riferite, con le quali sarà possibile ricordare la MIUR che ha sottoscritto contratti con docenti, non con aspirati, e che le loro mansioni sono state svolte a pieno titolo, legittimamente e, non in ultimo, assunti da graduatorie di merito, oggettive, definite e predisposte dalla stessa Amministrazione,  in cui il servizio prestato costituisce ha contribuito alla valutazione e alla definizione in graduatoria. Non sarà facile per il MIUR accogliere le proposte di quella parte politica che vorrebbe retroattivamente modificare questa prassi. Ma di questo, come delle contraddizioni anticipate dalle modifiche al DM 249/2010, ragioneremo al momento opportuno. Intanto, accogliamo gli approssimativi e tardivi tentativi del MIUR di affrontare l’annosa questione dei docenti precari di III fascia, ricordando che si tratta solo di un punto di partenza per risolverla, non un traguardo.
Direttivo Adida