Comunicato del Coordinamento nazionale diploma magistrale
A TUTTI I COLLEGHI, MAESTRE E MAESTRI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE
Denunciamo il tentativo da parte del MIUR con l’avvallo, purtroppo, di alcuni Sindacati, di negare il valore di abilitazione all’insegnamento del diploma di maturità magistrale ed il tentativo da parte del Ministero di sottrarre e “rivendere”, con l’istituzione dei corsi “abilitanti” previsti dall’art.15, comma 16, del D.M. 249/10, alle maestre ed ai maestri diplomati un’abilitazione che già possiedono ed il diritto permanente di partecipare ai concorsi che già hanno conseguito con il loro titolo.
Fortunatamente tale operazione non sta passando sotto silenzio, come avrebbero voluto probabilmente il Ministero e certi Sindacati, infatti sono già tre le interrogazioni presentate in VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati sul valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria del diploma di maturità magistrale.
E’ ormai noto a tutti che il Diploma di Maturità Magistrale, senza margini di discrezionalità, è definito quale abilitazione all’insegnamento:
– da ll’art. 197 comma 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: “A conclusione degli studi svolti (…) nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che e esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (…) dell’istituto magistrale abilita, (…) all’insegnamento nella scuola elementare”, altresì richiamato in premessa dal Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 “Visto (…) l’articolo 197 comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell’istituto magistrale…”
– dall’ art. 15 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323: “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”;
– dalla Circolare Ministeriale n. 31 del 2003 – definita, quest’ultima, dal Ministero, come “interpretazione autentica” della Legge 62/2000 con nota prot. n. 3070/A7a del 23.7.2004. Punto 4.1: “Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l’a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare.“
– dal CCNL mobilità scuola statale sottoscritto dal Ministero in data 29.02.2012: “Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.”
Ad oggi, grazie all’opera di informazione e sensibilizzazione messa in atto dal Coordinamento nazionale diploma magistrale, il valore di abilitazione all’insegnamento è stato esplicitamente richiamato dalle interrogazioni:
– n. 5/07194 presentata in data 26.06.2012 dall’On. Deputato Dott. Amedeo Ciccanti e co-firmata dal Presidente della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati Dott.ssa Manuela Ghizzoni;
– n 5/08170 presentata in data 18/10/2012 dall’On. Deputato Dott.ssa Rosa De Pasquale e co-firmata dal Presidente della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati Dott.ssa Manuela Ghizzoni e dall’On. Dott.ssa Maria Coscia;
– n. 4/18191 presentata in data 23/10/2012 dall’On. Deputato Dott. Pierfelice Zazzera;
che, dopo aver richiamato le Norme che sanciscono il valore di abilitazione permanente del titolo, recitano testualmente:
“mai prima d’ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all’insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, in quanto nè i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, nè i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all’insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l’arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all’acquisizione della cosiddetta «idoneità» all’inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento; in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l’insegnamento nella scuola paritaria, tant’è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l’abilitazione è conferita dal diploma stesso;“ (interrogazione in risposta alla Commissione 5/07194 – On. Ciccanti, On. Ghizzoni);
“per i diplomati magistrali non risulta essere ma i stato posto l’obbligo a frequentare il successivo corso di laurea abilitante in scienze della formazione e di conseguenza è evidente l’attuale riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante in virtù delle succitate norme;” (interrogazione in risposta alla Commissione 5/08170 – On. De Pasquale, On. Coscia, On. Ghizzoni);
“anche la Corte costituzionale ha chiarito che il diploma è in sé abilitante, mentre il CCNL mobilità della scuola statale consente ai possessori di abilitazione nella scuola secondaria in ruolo nella scuola statale anche possessori di diploma di maturità magistrale, di richiedere il passaggio all’insegnamento nella scuola primaria, cosa possibile solo con titolo abilitante;“ (interrogazione a risposta scritta 4/18191 – On. Zazzera);
Ringraziamo gli On. Ciccanti (UDC), Ghizzoni (PD), De Pasquale (PD), Coscia (PD) e Zazzera (IDV) per aver promosso la ricerca della verità nelle opportune sedi Istituzionali.
Ringraziamo ADIDA, CUB Scuola e SISA che fin dall’inizio hanno difeso la causa dei diplomati magistrale.
Ringraziamo il SINASCA che con una nota pubblica del 24 luglio 2012 ha affermato “L’art.15, comma 16, del D.M. 249/10 istituisce “percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria” riservati ai possessori di diploma di maturità magistrale, come se questi non fossero già, per legge, abilitati.
A tal riguardo va fatto notare che l’articolo 15 comma 16 appare illegittimo. Il MIUR, infatti, con un atto di carattere meramente amministrativo (un decreto ministeriale) pretende di cancellare quanto previsto da norme avente valore di legge, ovvero l’art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e l’art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998, che sanciscono il valore abilitante permanente del diploma di maturità magistrale ed il diritto dei possessori di partecipare ai concorsi a cattedra. Tale diritto è, peraltro, ribadito dall’art. 402 dello stesso D.Lgs. 297/1994 che, tra i titoli che permettono la partecipazione ai concorsi, comprende i diplomi di istituto magistrale conseguiti prima della conclusione del primo ciclo di studi post secondari abilitanti all’insegnamento nella scuola primaria, in sostanza, i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002. In sintesi, con l’emanazione del nuovo decreto di modifica e la successiva attuazione dei corsi previsti dall’art. 15 comma 16, tutti i docenti diplomati di scuola primaria, anche se vincitori di precedenti concorsi (non abilitanti) o che abbiano superato i corsi ex DM 85/2005 (finalizzati al semplice conseguimento della cosidetta “idoneità” e