I corsi di riconversione sul sostegno erano già previsti un anno fa, forse in programma da oltre 10 anni
Il relativismo tanto caro al Papa, a volte si manifesta anche in internet. A dimostrarlo sono quei 3/4 che di meglio non hanno da fare che scrivere sull’illeggittimità dei corsi di riconversione sul sostegno. Utile più a confondere le acque che a risolvere il problema del precariato. Da tempo, infatti, scriviamo che il vero nocciolo della questione sono gli organici e non gli esuberi, il concetto è persino fin troppo semplice, evidentemente non a tutti.
La cosa diventa a dir poco ridicola quando a strumentalizzare tali “proteste” sono i partiti politici, in realtà, più interessati ai loro voti che a risolvere il problema del precariato. Ma andiamo ai fatti. Precisiamo subito che i corsi di riconversione erano già previsti da tempo e che tali corsi non sono un’invenzione ministeriale, ma sono espressamente previsti da una precisa normativa: l’art. 19, comma 11 della L. n° 111/11. (In pratica chi oggi protesta quando li approvavano poltriva beatamente n.d.r)
Sulla loro costituzionalità erano intervenute pure le Associazioni della FISH e della FAND e di loro – scrive in un comunicato l’avv. Nocera – “non essendo legittimate a sollevare la questione di incostituzionalità della norma, si sono adoperate per cercare di migliorare al massimo i contenuti dei corsi”. (I corsi sono dunque stati migliorati, lo dimostrano sempre le tabelle realizzate dal prof. Fabio Milito Pagliara e da noi pubblicate n.d.r).
“Le critiche – scrive ancora l’avv. Nocera – sulla riduzione di orario nei programmi dei corsi di riqualificazione per la specializzazione per il sostegno essa è giustificata dal MIUR con il fatto che trattasi di docenti di ruolo e quindi con l’esperienza di moti anni d’insegnamento“.
Onde evitare agli interessati di brancolare inutilmente nei meantri della rete, costruendo poi interpretazioni fantasiose, o come ha fatto qualcuno, immaginarie, mettiamo noi a disposizione il documento completo [LINK]