Ricevo e pubblico questa sentenza ottenuta dall’associazione “Docenti e Futuro”
Grande vittoria per l’associazione “Docenti e futuro” che, con un ricorso pilota, ha finalmente posto fine alla annosa questione della ricostruzione di carriera di tutti quei docenti di ruolo che hanno svolto servizio presso scuole paritarie (ma non anche parificate) a decorrere dall’anno scolastico 2000/01.
Grazie alla preparazione dei nostri legali – dice il Presidente di “Docenti e futuro”- siamo riusciti a far valere le nostre tesi ottenendo per le ricorrenti il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole dell’infanzia paritarie non parificate e, di conseguenza, la valutazione del relativo punteggio ai fini della mobilità professionale.
L’avv. Martucci sostiene che il giudice del lavoro non poteva orientarsi diversamente in quanto troppe erano le discrepanze e i vuoti legislativi che assediavano la questione. Vediamoli nel dettaglio.
1)Per la ricostruzione di carriera, ancora oggi, vengono applicate le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del D.L. 370/70 e 485 del D.Lgs. 297/97, le quali precisano che debba essere riconosciuto il servizio del docente non di ruolo prestato nelle scuole statali e non statali parificate o pareggiate
Ebbene prima del 2000 l’ordinamento scolastico prevedeva le seguenti categorie di scuole non statali: autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate.
L’incongruenza deriva dal fatto che l’ art. 485 del T.U. del 1994 non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000)fra le scuole non statali, il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera.
Il predetto Testo Unico, infatti, è stato pubblicato ben prima dell’entrata in vigore della legge (L. 62 /2000) che ha riformato l’intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sostituendo (o affiancando) alle allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) l’unica categoria di scuola paritaria.
2) Le distinzioni tra scuola parificata, pareggiata e poi paritaria appare solo formale e non sostanziale visto che tutte devono assicurare elevati standard qualitativi e formativi. Inoltre le disposizioni contenute nel DL 250/2005 pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento esplicato nelle scuole paritarie con quello delle scuole statali.
3) In una nota esplicativa si legge che è valutabile altresì “Il servizio prestato nelle scuole materne dell’infanzia comunali con nomina approvata dal Provveditore agli studi”; a tal punto non si può ignorare che la stessa L. 62/2000 prevede il riconoscimento della parità scolastica solo ed esclusivamente ad opera del C.S.A. (ex Provveditorato)
Alla luce di tali ed altre considerazioni il magistrato civile, cambiando i precedenti orientamenti, ha riconosciuto utile ai fini della carriera degli insegnanti di ruolo il servizio svolto a decorrere dal 1 settembre 2000 nelle scuole dell’infanzia paritarie anche se non hanno mantenuto o non hanno mai avuto la qualifica di parificata.
L’associazione “Docenti e futuro” è riuscita a districarsi in una materia tecnicamente complessa caratterizzata da evidenti lacune legislative, ed ora è pronta a difendere tutti i docenti che si trovino nella stessa posizione. Per l’adesione al prossimo ricorso è disponibile il gruppo fb “Docenti e futuro” al seguente link https://www.facebook.com/groups/449534575231609/
Manuele Riva