X
    Categories: precari

L’emendamento al DDL Scuola che se accolto sarà la vera soluzione del problema precariato

Ricevo dall’associazione “La Voce dei Giusti” e dal M5S l’emendamento al DDL scuola di Renzi che secondo gli autori  potrebbe essere una soluzione razionale e tecnicamente corretta del precariato nella scuola italiana.
Mi chiedono, tramite il collega Giovanni Volpe,  se posso dargli una mano nella diffusione e ovviamente ho accettato l’invito, di seguito l’emendamento.

RECLUTAMENTO DOCENTI
Disposizioni in materia di reclutamento del personale Docente
Proposta di modifica del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e della Legge 3 Maggio 1999, n. 124

***I PREMESSA E ILLUSTRAZIONE DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO***
a) PREMESSA: Sono oltre centomila i docenti precari inseriti nelle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento (GAE) e/o di Circolo e d’Istituto (GI) assunti annualmente dal MIUR con contratti a tempo determinato, e diverse decine di migliaia risultano essere i contenziosi aperti fra il MIUR ed i suoi dipendenti. Le numerose sentenze già emesse dai tribunali Italiani non solo attestano l’illegittimo comportamento dell’amministrazione, ma anche un disagio e malessere profondo.
L’art. 22 dei diritti inviolabili dell’uomo sancisce che “ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione […] dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità”, mentre l’art. 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989 stabilisce che “le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato o parziale, secondo il mercato interno di ogni singolo paese, devono portare ad un miglioramento…”;
E’ la violazione di questi diritti, generati dall’illegittimo sfruttamento economico lavorativo che ha portato questi individui nelle aule dei tribunali e che continuerà a portarli, fino a che l’attuale sistema di reclutamento, dimostratosi negli anni del tutto inadeguato, e ormai sul punto di collassare non verrà riformato e profondamente modificato.
Al fine di ridurre i contenziosi, assicurare la continuità didattica agli alunni funzionale al buona andamento delle pubbliche amministrazioni, salvaguardare i diritti e le legittime aspettative acquisiti dai molti precari che lavorano nella scuola, nonché garantire agli insegnanti la sicurezza sociale necessaria ad una esistenza serena e dignitosa, a seguito di mesi/anni di approfondimenti giuridici e lunghe riflessioni, LVG ha elaborato un sistema equilibrato, solido ed innovativo, che basa però le proprie fondamenta sull’attuazione di diritti e principi già presenti nel nostro sistema.

b) ILLUSTRAZIONE DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO: Tale soluzione consiste nella creazione di una graduatoria permanente prioritaria provinciale aggiornata con cadenza triennale e il cui scorrimento avviene prioritariamente sulla base dell’anzianità di servizio, alla quale accedono tutti i docenti che abbiano maturato almeno tre anni di insegnamento operando presso scuole statali.
Il personale inserito nelle predette graduatorie ha diritto alla priorità assoluta nelle assunzioni del personale docente operate dall’amministrazione e qualora sia chiamato alla copertura di cattedra vacante o incarico annuale, l’assunzione avverrà a tempo indeterminato.
Tale stabilizzazione non coincide però con l’immissione in ruolo, di fatto non solo il numero di ore e la sede di lavoro potrebbe subire delle rimodulazioni annuali, ma è previsto inoltre che tale personale possa essere soggetto al licenziamento per indisponibilità di posti qualora non riesca ad aggiudicarsi annualmente l’assegnazione di un incarico annuale dalle predette graduatorie. In tal caso egli potrà comunque mantenere la priorità nell’accesso alle supplenze temporanee, e potrà comunque sperare di ottenere un nuovo contratto a tempo indeterminato qualora riesca negli anni successivi ad aggiudicarsi un nuovo incarico annuale.

c) IPOTESI DI LICENZIAMENTO DEL PERSONALE ASSUNTO CON A TEMPO INDETERMINATO E NON DI RUOLO: Va a tal proposito precisato che comunque l’ipotesi di licenziamento di un docente assunto con tale tipologia di contratto appare remota.
Le graduatorie prioritarie, dalle quali tale personale è assunto, non solo, a dispetto delle altre, non sono soggette ai ‘periodici sconvolgimenti’, coincidenti con il loro aggiornamento, dove facilmente precari di lunga data rischiano di vedersi scavalcati da nuovo personale.
Lo scorrimento di tali graduatorie, basato sull’anzianità di servizio maturata presso scuola statale, preserva infatti sostanzialmente i soggetti inseriti nelle predette graduatorie da tale eventualità, e l’ipotesi di scavalcamenti al suo interno appare sostanzialmente poco probabile.
E’ inoltre necessario precisare che i pensionamenti annuali che si verificano nella scuola pubblica oscillano mediamente tra le 10mila e le 40mila unità. La diretta conseguenza di tutto questo è che non solo tale meccanismo permette l’ammortizzazione di possibili tagli del personale docente, ma che sostanzialmente, escludendo comunque il verificarsi di tale ipotesi, si rileva che tutto ciò comporta per il personale inserito nelle predette graduatorie un graduale e progressivo aumento delle possibilità di assunzione.
D’altronde è necessario ricordare che se tale personale ha potuto maturare un’anzianità minima di servizio di almeno tre annualità, appare evidente che la necessità di utilizzo di tale manodopera del sistema era stabile e costante.
d) BASI STORICHE: differentemente da quanto si è portati a credere, va detto che l’usanza di operare assunzioni a tempo indeterminato, anche in presenza di posti non disponibili per le immissioni in ruolo, a favore di precari che avessero maturato una certa anzianità di servizio e/o che operassero su incarico annuale risulta tutt’altro che eccezionale e insolita nel nostro sistema scolastico.
Fino alla fine degli anni ’70, tale procedura risultava anzi essere una prassi comune e tutto il personale docente assunto su incarico annuale1 aveva diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dall’anzianità di servizio e tale contratto non poteva essere risolto per indisponibilità di posti.
Ai sensi della L 13 giugno 1969, n. 282, rientravano tra i destinatari della stipula di tali contratti anche quei docenti ritenuti privi della specifica abilitazione all’insegnamento.
Tale usanza fu ripresa poi dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, mediante la quale venne ordinato il mantenimento in servizio di tutto quel personale che risultasse in servizio presso scuola statale alla data di entrata in vigore della citata norma. Con la sentenza N. 249 ANNO 1986, la Corte Costituzionale ordinò che tale misura venisse estesa anche nei confronti di tutto quel personale docente ritenuto ‘non abilitato’, dichiarandone inaccettabile la discriminazione di cui tale personale era vittima e prioritario il rispetto dei diritti che tali insegnanti avevano maturato in qualità di lavoratori.
Non sappiamo di preciso quanti furono i destinatari di tale misura, ma sappiamo che tutt’ora sono presenti nel sistema scolastico nazionale docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e che non possono essere immessi in ruolo per via della ‘carenza del titolo abilitante’.
E’ bene precisare che l’adozione di tali misure, non sembra abbia comportato problemi di sovrannumerarietà.

e) COMPATIBILITA’ CON L’ATTUALE SISTEMA DI RECLUTAMENTO: Si precisa che la soluzione proposta non cancella il sistema precedente di reclutamento, le graduatorie d’Istituto, ad Esaurimento e di Merito continueranno di fatti ad esistere, semplicemente saranno usate secondariamente rispetto alle Graduatorie Prioritarie Permanenti e più in generale va detto che tale soluzione risulterebbe compatibile con qualsiasi altro sistema di reclutamento l’amministrazione o il governo intenda adottare nel futuro, a patto che si riservi la priorità nelle assunzioni a tutto quel personale docente che abbia maturato determinati requisiti di servizio.
f) MERITO: E’ bene precisare che l’attuale sistema di assegnazione delle cattedre e supplenze nelle scuole statali è basato su un sistema meritocratico e tutte le graduatorie attualmente esistenti, siano esse d’istituto o ad esaurimento, si conforma a tale principio. Non solo infatti l’accesso tali graduatorie è riservato al personale ritenuto in possesso di titoli e qualifiche ritenute valide ed idonee all’insegnamento, ma va altresì precisato che la loro stessa creazione, basata sull’esatta e oggettiva valutazione dei titoli e meriti acquisiti dai docenti che ne fanno parte, deve considerarsi a tutti gli effetti una pratica concorsuale, e questo è riportato per altro negli stessi decreti mediante cui tali graduatorie sono state istituite e periodicamente aggiornate.
Ciò che in pratica si intende affermare è che qualunque insegnante abbia ottenuto la stipula di un contratto di assunzione mediante lo scorrimento delle predette graduatorie, ha potuto accedere a tale incarico in quanto ritenuto, in quel preciso momento, il migliore, poiché in possesso del punteggio di merito più elevato fra tutti gli aspiranti a tale cattedra o supplenza e in quanto risultante dunque in quell’istante il vincitore di una pratica concorsuale.
1 Le assunzioni a tempo indeterminato venivano operate nei confronti di tutto il personale docente assunto su cattedra annuale, su spezzone orario, o su incarico comunque disponibile per l’intero anno scolastico.
Permettere a tale personale di accedere ad una ‘graduatoria superiore’ che permetta loro non solo la priorità nell’assegnazione di cattedre e supplenze, ma anche maggiore facilità nell’accesso agli incarichi di ruolo e a tempo indeterminato, in virtù dei numerosi contratti stipulati con l’amministrazione, a seguito della ‘vincita ripetuta’ di pubblici concorsi, non solo deve essere considerato una giusta ricompensa dei meriti acquisiti, ma soprattutto permetterebbe a tale personale di veder finalmente tutelati tutti e rispettati quei diritti maturati in qualità di lavoratore e che da decenni vede sistematicamente violati.
Il mancato inserimento nelle Graduatorie Permanenti Prioritarie dei docenti che abbiano operato presso scuole paritarie è giustificato dal fatto che il MIUR, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro, ha maturato obblighi e doveri esclusivamente nei confronti dei lavoratori alle proprie dipendenze e non alle dipendenze di altri. Si precisa inoltre che mentre l’assunzione da graduatoria statale, è subordinata alla vincita di una pratica concorsuale, altrettanto non si può dire di chi ha prestato il proprio servizio presso scuole paritarie o comunque presso altri enti non statali. Ciò che si intende ribadire è che tali lavoratori, non hanno dovuto oltrepassare alcuna selezione pubblica per poter accedere a tali incarichi, e che gli stessi, possono in ogni caso continuare ad ambire all’assunzione presso scuole statali, accedendo alle graduatorie del personale docente, dove comunque potranno in ogni caso far valere il punteggio maturato per via del servizio prestato presso enti non statali, per ottenere nuovi incarichi presso la pubblica amministrazione e arrivare dunque a maturare quell’anzianità di servizio necessaria all’accesso alle predette graduatorie prioritarie permanenti2.
E’ bene precisare inoltre che la ratio di tale norma non solo è volta a tutelare il personale precario, ma anche a garantire la continuità didattica nelle scuole.
g) DOCENTI PRECARI DI III FASCIA: Il tema dei docenti precari di III fascia è di certo un tema complesso e delicato e che non può quindi esaurirsi in queste poche righe. Premesso che dunque quanto qua di seguito riportato rappresenta solo una breve trattazione di tale argomento tutt’altro che completa ed esaustiva, è importante fin da subito precisare che in realtà differentemente da quanto si è portati a credere, tale personale deve ritenersi comunque qualificato, in quanto definito dalla vigente normativa possessore di titoli validi all’insegnamento, idoneo, e anche ‘abilitato’3.
Fino alla fine degli anni ’90, l’abilitazione all’insegnamento non consisteva in un corso, ma nella partecipazione e vincita di un concorso pubblico per esami e titoli o riservato per soli titoli. Con il termine abilitato si indicavano le persone che avevano superato tale concorso, e che pertanto potevano accedere ai ruoli.
Con il termine ‘non abilitato’ non si indicava quindi una persona priva dei titoli e delle qualifiche valide all’insegnamento, se così fosse stato infatti l’amministrazione non avrebbe mai potuto procedere alla loro assunzione, neppure in carenza di personale abilitato, ma piuttosto quei soggetti che non fossero risultati idonei ad una delle predette procedure concorsuali.
E’ in quest’ottica che va letta ad esempio la sentenza N. 249 ANNO 1986, della Corte di Cassazione che ha ordinato il mantenimento in servizio fino alla definitiva immissione in ruolo di tale personale4. Si ritiene pertanto che illegittimamente l’amministrazione abbia proceduto all’avvio di appositi percorsi abilitanti riservati a tali docenti e che in ogni caso il possesso di tali qualifiche debba ritenersi più come una specializzazione che come una qualifica di accesso alla professione.
2 Si precisa che in ogni caso, allo stato attuale, gli insegnanti assunti presso scuole paritarie, non solo hanno diritto ad un trattamento economico e lavorativo non dissimile dai colleghi che operano presso le scuole statali, ma si sottolinea inoltre che in realtà i primi appaiono attualmente da un punto di vista normativo maggiormente tutelati rispetto chi opera presso scuole statali. I loro datori di lavoro, ai sensi del d.lgs. 368/2001, a differenza del MIUR, hanno l’obbligo di giustificare qualsiasi contratto stipulato a tempo determinato, di dare priorità nelle assunzioni a chi ha operato alle proprie dipendenze per almeno un semestre nell’anno precedente, e in ogni caso di procedere alla stabilizzazione di quei dipendenti che abbiano superato una determinata anzianità di insegnamento. Un docente che operi presso scuole paritarie, in linea astratta, non dovrebbe avere motivo di ambire all’assunzione presso scuola statale, giacché sia lo stipendio che gli impegni sono pressoché equiparati. La pratica di sottopagare e sfruttare i docenti che operano nelle scuole paritarie, al fine di permettere loro di conseguire quel punteggio utile a scavalcare i docenti che operano presso le scuole statali non solo è del tutto illegale, ma va detto che ad avviso dello scrivente, chi subisce coscienziosamente tale sfruttamento, contribuendo ad un peggioramento non solo delle proprie condizioni di lavoro, ma più in generale dei docenti che operano pressi tali enti non dimostra di avere alcun merito. Al di la delle ragioni che possano portare alcuni di questi lavoratori all’accettazione di simili compromessi, è comunque sempre sbagliato quello che fanno, in quanto tutto questo porta ad un impoverimento e imbarbarimento della società, e questo è tanto più grave se si considera che ciò è operato per mano di lavoratori che dovrebbero essere d’esempio ed educare le future generazioni.
3 Questa è la definizione che danno di tale personale i decreti di aggiornamento delle graduatorie d’Istituto e lo stesso Testo Unico Della Pubblica Istruzione.
4 I magistrati di certo inoltre sapevano che alle amministrazioni statali non è concessa l’assunzione di personale ritenuto non idoneo e qualificato. Il fatto che abbiano ritenuto necessario il mantenimento in servizio dei docenti precari di III fascia, conferma l’ipotesi che tale personale debba ritenersi comunque qualificato.
In ogni caso, anche qualora si decidesse di non sostenere tale ipotesi, si precisa che, ai sensi della Direttiva 36/2005/CE e del d.lgs. 206/2007, attuativo della citata direttiva, nonché secondo la Decisione del Consiglio 1719/2006 e del D.lgs. 1/2013, attuativo della citata norma, è previsto per l’amministrazione l’obbligo di provvedere ad una equiparazione del servizio a valida qualifica professionale. Detto altrimenti, anche qualora il personale precario di III fascia d’Istituto dovesse ritenersi non abilitato, dovrebbero ugualmente pur sempre ritenersi abilitati quei soggetti che abbiano maturato una pluriennale esperienza di insegnamento in virtù delle citate norme.
Volendo comunque in ogni caso sostenere che nemmeno il personale precario di III fascia d’Istituto con pluriennale esperienza di servizio debba ritenersi abilitato, va fin qui precisato che il diritto alla formazione professionale per i lavoratori, mediante l’accesso a percorsi gratuiti e che tengano conto delle esigenze e necessità di chi vi accede, è un diritto riconosciuto dalla normativa nazionale, comunitaria, da numerosi trattati internazionali e finanche dallo stesso contratto collettivo. Quindi l’eventuale carenza delle qualifiche abilitanti di tale personale dovrebbe essere intesa come una mancanza e violazione dei propri doveri ed obblighi da parte dell’amministrazione, piuttosto che come una colpa dei docenti da essa assunti.
Non va inoltre dimenticato che l’impossibilità per il personale precario di III fascia d’Istituto di accedere alla stabilizzazione anche dopo molti anni di servizio, viola i diritti e le aspettative maturate da tali insegnanti. Anche qualora quindi si ritenesse che tale personale non risulti sufficientemente qualificato, sarebbe quindi compito dell’amministrazione provvedere all’allestimento di adeguati percorsi professionali e in ogni caso tale carenza, come già chiarito dalla Corte di Cassazione, non è sufficiente a giustificare una compressione di tali diritti, che vanno sempre e comunque rispettati.
h) SOSTEGNO: Una questione a parte riguarda la compatibilità della citata normativa con l’assegnazione di incarichi di sostegno a docenti privi della specifica specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Particolare problemi potrebbero porre in particolare la stipula di contratti a tempo indeterminato per l’assunzione di personale non specializzato che operi sulle predette cattedre e supplenze.
Nel premettere che in realtà la normativa vigente non fa divieto ai provveditori e presidi di procedere all’assunzione di personale non specializzato per la copertura delle cattedre di sostegno, va però fin qui precisato che in realtà ciò è possibile solo in carenza di personale specializzato.
Per tale motivo si è ritenuto necessario l’aggiunta di un articolo che disciplini l’accesso del personale docente non specializzato assunto su incarico a tempo indeterminato per la copertura di cattedre di sostegno, a percorsi appositamente istituiti dall’amministrazione per l’acquisizione della predetta specializzazione. Tale soluzione ha inoltre il pregio non solo di aumentare il ‘grado di flessibilità’ del personale docente non di ruolo e assunto con contratto a tempo indeterminato, ma soprattutto permetterebbe anche agli studenti disabili che si trovino ad essere seguiti da tale personale, di usufruire della presenza di insegnanti qualificati e specializzati.
i) MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE INSERITO NELLE GRADUATORIE PRIORITARIE PERMANENTI: Un problema a parte, venutosi a creare circa l’allestimento di tali graduatorie, riguarda infine la mobilità del personale docente ivi inserito.
Se si parte infatti dall’idea che l’obiettivo principale dell’istituzione delle Graduatorie Permamenti Prioritarie, è la tutela dei diritti e delle aspettative del personale in esse inserito, non si può che constatare che un’assoluta libertà di movimento potrebbe portare ad un risultato opposto, compromettendo la stabilità lavorativa dei docenti ivi inseriti con il rischio della revoca della stipula dei contratti di assunzione a tempo indeterminato.
Non vi è dubbio che tali eventi devono essere ad ogni costo scongiurati e che pertanto la mobilità debba essere rigorosamente gestita, mediante l’istituzione di un meccanismo che garantisca sì l’opportunità, a chi lo desidera, di spostarsi da una provincia ad un’altra, ma ne regoli comunque strettamente le modalità, al fine di prevenire e limitare al massimo eventuali disagi e problematiche che potrebbero essere connesse a quest’aspetto, garantendo non solo la stabilità del personale inserito nelle predette graduatorie, ma anche un costante avanzamento di carriera che conduca gradatamente alla definitiva immissione in ruolo di tutti i docenti inseriti in tali graduatorie.
L’idea di fondo è pertanto quella di adottare un meccanismo simile a quello già utilizzato per la mobilità del personale di ruolo. I docenti inseriti nelle Graduatorie Permanenti Prioritarie che desiderano trasferirsi da una provincia all’altra potranno pertanto operare annualmente la domanda di trasferimento che andrà inoltrata al provveditore della provincia presso cui intendono trasferirsi, al quale verrà inoltre affidato il compito di stilare apposita graduatoria, con l’osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti e sulla base delle disposizioni ministeriali.
Con ciò premesso, il numero massimo delle domande di inserimento in una nuova provincia, annualmente accoglibili da parte dei provveditori, non potrà superare la metà dei pensionamenti, al quale dovrà necessariamente sottrarsi l’eventuale numero dei posti tagliati.
E’ opportuno precisare che tale meccanismo non solo dovrebbe fornire adeguata tutela a tutto il personale inserito nelle Graduatorie Prioritarie, ma persino il personale docente precario non inserito in tali graduatorie, ed in particolare i giovani aspiranti insegnati, dovrebbero trarre beneficio da tali misure.
Non va infatti dimenticato che un’eventuale ingolfamento e saturazione delle Graduatorie Prioritarie, porterebbe i precari inseriti in altre graduatorie sottostanti alla totale perdita di chances lavorative. Questo vale soprattutto per i giovani che intendono inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro e della scuola.
La previsione secondo la quale, almeno la metà dei posti resisi disponibili per via dei pensionamenti o degli aumenti in organico non possano essere concessi alla mobilità del personale inserito nelle Graduatorie Prioritarie, ovvero di quei docenti in possesso di alti punteggi e di pluriennale anzianità di servizio, consente di mantenere un costante numero minimo di posti disponibili localmente per i giovani aspiranti insegnanti, e una più equa distribuzione dei posti e delle opportunità di lavoro per tutti i precari con nessuna o modesta anzianità di insegnamento.
Questa misura eviterebbe inoltre l’annoso problema della migrazione continua di docenti da Sud a Nord e da Nord a Sud, in quanto le possibilità occupazionali per i docenti offerte dai singoli territori dovrebbero rimanere costanti su tutto il territorio nazionale, con il risultato che sparirebbe la necessità di migrare rincorrendo cattedre e punteggi.
l) MISURE FAVOLTATIVE AGGIUNTIVE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI: Qualora per motivazioni economiche e finanziarie risultasse impossibile l’attuazione del disegno di reclutamento proposto, si suggerisce che sarebbe possibile realizzare tale riforma a costo zero mediante l’introduzione all’interno dell’articolo 400 ter del Testo Unico del seguente comma:
“8. La stipula dei contratti di cui al comma 1, non consente la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell’immissione in ruolo5”.Nel precisare che tale misura costituisce in ogni caso un elemento negativo, La Voce dei Giusti ritiene che rispetto alla mancata approvazione dell’intero disegno di reclutamento, il quale nel suo complesso fornirebbe comunque un ben più elevato livello di tutela per gli attuali precari di lunga data, il suo inserimento, rappresenti il male minore.

*** II BASI NORMATIVE***
Visto l’ Art 5, c. 4-quater del D.lgs. 368/2001 secondo cui “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza […] nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”;
Visto il D.lgs. 368/2001 ed in particolare l’art. 1, c. 1, secondo cui “è consentita l’apposizione di un termine [sui contratti di lavoro solo] a fronte di ragioni di carattere tecnico organizzativo, sostitutivo” e l’art. 36 del D.lgs. 165/01 secondo cui “Il lavoro flessibile nelle Pubbliche Amministrazioni è consentito solo a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali”.
Viste le centinaia di migliaia di contratti a tempo determinato stipulati annualmente dal MIUR e le migliaia di ricorsi presentati dai precari della scuola contro l’amministrazione pubblica, nonché le numerose sentenze emesse dai tribunali che hanno visto il MIUR condannato per sfruttamento del lavoro precario ed illegittima apposizione del termine;
Vista in particolare la sentenza del tribunale di Siena 699/2009 secondo cui “la scadenza del termine non è nel mondo del diritto un licenziamento, ma gli si avvicina molto nella sostanza delle cose. Se l’apposizione del termine non è sorretta da una vicenda naturale, il fenomeno sostanziale collima con quello formale. La scadenza del termine non è altro che un licenziamento programmato, privo di giustificazione casuale e arbitrario”. Il giudice ha poi proseguito nel suo discorso spiegando che ai sensi della direttiva 70/1999 il termine “Lavoratore a tempo determinato” indica una persona con contratto di durata determinata e il cui termine DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE determinato da condizioni oggettive;
5 Questa norma evita un aumento delle spese dovute per la stabilizzazione di tale personale, e quindi per facilitare l’approvazione di tale emendamento. Tuttavia è utile far sapere che i magistrati italiani e le commissioni europee hanno ripetutamente censurato l’impossibilità per il personale precario di accedere agli scatti stipendiali, e che questa norma potrebbe ritenersi altresì illegittima, anche se non applicata nei confronti di personale precario. In realtà la cosa migliore che si potrebbe fare, sarebbe quella di permettere a tutto il personale docente, precario e non, di poter usufruire degli scatti stipendiali attualmente riservati al solo personale di ruolo.
Vista in ogni caso la DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1999 ed in particolare il Principio di non discriminazione espresso nella clausola 4.1 secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato […]”;
Stabilito quindi che i docenti precari assunti dal MIUR con ripetuti contratti a tempo determinato non possono essere soggetti ad un trattamento meno favorevole di quello riservato ai lavoratori assunti dallo stesso datore di lavoro a tempo indeterminato e CHE PERTANTO AD ESSI DEVE ESSERE APPLICATA LA NORMATIVA RELATIVA AI DISPOSTI INERENTI IL DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI;
Vista inoltre la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989 art. 7 secondo cui “le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato o parziale, secondo il mercato interno di ogni singolo paese, devono portare ad un miglioramento”;
Visto l’Articolo 23 Dei diritti dell’Uomo secondo cui “Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione”;
Visto l’art. 4 comma 1 del D.lgs. 368/2001 secondo cui “Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni […]” e l’art. 5 c. 4bis secondo cui “[…] qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi [equivalenti a 1080 gg. di servizio] il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”;
L’associazione La Voce dei Giusti propone l’adozione dei seguenti emendamenti:
***III MODIFICHE PROPOSTE AL TESTO UNICO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE***
a) ACCESSO AI RUOLI: l’art. 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è modificato come segue:
1. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte ha luogo attingendo alle Graduatorie Permanenti Prioritarie di cui all’art. 400bis.
2. In caso di esaurimento delle predette graduatorie, l’accesso ai ruoli avrà luogo per il per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401.
3. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
4. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
b) GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI PRIORITARIE: Al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto l’art. 400bis:
1. Al fine di garantire la continuità didattica ed il rispetto dei diritti e delle aspettative dal personale docente che abbia maturato pluriennale esperienza di insegnamento operando alle dipendenze di scuole statali, sono istituite a livello provinciale le graduatorie prioritarie del personale docente.
2. I docenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio presso le scuole statali dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, accedono alle predette graduatorie.
3. Tali graduatorie sono utilizzate, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi relativi, prioritariamente per le immissioni in ruolo di cui all’art. 399, per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente, nonché per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui all’articolo 400ter.
4. Fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti, le predette graduatorie sono aggiornate con cadenza triennale e lo scorrimento avviene primariamente sulla base all’anzianità di servizio maturato presso le scuole statali.
POSTI CONFERIBILI CON INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO: Al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto l’art. 400ter:
1. Il personale docente non di ruolo inserito nelle Graduatorie Provinciali Permanenti Prioritarie di cui all’art. 400bis e chiamato alla copertura di cattedre vacanti ed a tutte le altre ore di insegnamento purché su posto vacante, è assunto con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Si provvede, ai sensi del comma precedente, alla stipula di contratti a tempo indeterminato, anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili ad inizio anno scolastico per la durata dell’intero anno scolastico.
3. I provveditori agli studi individuano a tal proposito ogni anno gli incarichi conformi ai criteri previsti dai commi 1 e 2 e provvedono al loro conferimento mediante lo scorrimento delle Graduatorie Provinciali Permanenti Prioritarie di cui all’art. 400bis.
4. Il numero delle ore di insegnamento per le quali sono stipulati i contratti di cui al comma 1, è limitato a quelle disponibili per l’assegnazione dell’incarico.
5. I soggetti destinatari della stipula di contratti di cui al comma 1 possono essere licenziati per indisponibilità di posti qualora gli stessi non riescano ad aggiudicarsi annualmente, mediante lo scorrimento delle graduatorie di cui all’art. 400bis, incarichi conformi ai commi 1 e 2 del presente articolo e validi per la stipula e il mantenimento dei contratti a tempo indeterminato di cui al comma 1.
6. tali contratti possono subire inoltre rimodulazioni sul piano orario, o nella sede di servizio, in virtù di quanto stabilito al precedente comma.
7. Al personale destinatario dei contratti di cui al comma 1, non si applicano le misure di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1656.
c) FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO: Al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto l’art. 400quarter
1. In deroga alle disposizioni contenute all’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dei relativi regolamenti attuativi, il personale docente destinatario della stipula di contratti a tempo indeterminato di cui all’art. 400ter e chiamato alla copertura di posti di sostegno accede senza sbarramento ad appositi percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
2. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, definisce a tal proposito con apposito regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di allestimento dei corsi di cui al comma 1.
3. I predetti corsi costituiscono attività di formazione obbligatoria a cui è tenuta l´Amministrazione per legge e pertanto il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti e ha diritto al rimborso di eventuali spese di viaggio, purché debitamente documentate.
4.L’amministrazione, i dirigenti scolastici interessati, e gli enti incaricati dell’allestimento dei predetti corsi adotteranno tutte le misure volte a favorire la partecipazione dei docenti ai corsi in parola ricorrendo, ove possibile, a forme di apprendimento a distanza e di formazione in rete.
5. Il costo dei predetti corsi è coperto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le risorse possono essere incrementate con altre rese disponibili dagli uffici scolastici regionali, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e da enti pubblici e privati.
d) MOBILITA’ DEL PERSONALE INSERITO NELLE GRADUATORI PRIORITARIE PERMANENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 400 Bis: Al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto l’art. 400 quinquies:
1. Il primo inserimento dei soggetti aventi diritto all’inserimento nelle graduatorie prioritarie permanenti di cui all’art. 400 bis, avverrà nella provincia presso cui è stato stipulato l’ultimo contratto di assunzione.
6 Inerente i licenziamenti collettivi nelle pubbliche amministrazioni.
2. La richiesta di spostamento ad altra provincia è disposta a domanda d’ufficio da inoltrare al provveditore agli studi presso cui è richiesto il trasferimento.
3. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo e sono predisposti dal provveditore agli studi.
4. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti con l’osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti e sulla base delle disposizioni di cui al comma 5.
5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi, nonché le modalità di formulazione della tabella di cui al comma 4.
6. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell’anzianità di servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
7. Il contingente massimo delle domande di trasferimento annualmente accoglibili dai singoli provveditori, è costituito dalla metà dalla somma dei pensionamenti annuali, a cui va sottratto l’eventuale ammontare dei tagli in organico di diritto e di fatto annualmente operati nella singola provincia.

Liborio Butera:
Related Post