Ho segnalato alla bravissima giornalista Giovanna Boglietti, dell’Eco di Biella, un’imprecisione riportata nell’articolo pubblicato sul portale del quotidiano avente come titolo: “Scuole, mancano i docenti di laboratorio“. Le ho fatto notare che vi è un clamoroso errore, probabilmente non per colpa di chi lo ha scritto che – da quel che mi è parso – si è limitato a riportare un virgolettato che fa confusione: gli ITP, Insegnanti Tecnicnico Pratici, sono definiti “assistenti”, confondendoli, dunque, con gli assistenti tecnici inquadrati nei ruoli del personale ATA.
Per questa imprecisione/confusione, il precedente governo ha varato il cosiddetto “comma 81” che, purtroppo, la categoria conosce bene e cheè riuscita a rimandare al mittente grazie anche ad alcune sentenze. Onde evitare altra confusione è bene sottolineare che gli ITP non sono assistenti di nessuno, sono Docenti di Laboratorio. La didattica di laboratorio è gestita da tale figura perchè oltre ad essere in possesso del titolo di studio idoneo, il loro percorso formativo prevede “praticamente” tutta la normativa sulla sicurezza, pertanto nei laboratori ne sono responsabili.
Alla giornalista ho chiesto pubblicare una nota che chiarisse questo concetto e che specifichi il vero ruolo degli ITP, inquadrati nel ruolo DOCENTE secondo la legge n. 124/1999: “Gli insegnanti tecnico – pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del Consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati” (art. 5 comma 1bis T.U.).
In conclusione l’ITP non è assistente di nessuno.