Si informa che l’Associazione Sindacale La Voce dei Giusti, ha presentato in questi giorni un reclamo al Comitato Sociale Europeo per denunciare le illegittime modalità di allestimento e accesso ai corsi previsti dall’art. 13 del DM 249/2010 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
In particolare l’associazione ha richiesto di dichiarare illegittima l’esclusione dei docenti precari di III fascia d’Istituto dall’accesso a tali percorsi, l’istituzione del numero chiuso, e la discriminazione operata dall’amministrazione tra il personale soprannumerario di ruolo, che ha accesso a tali percorsi senza sbarramenti e gratuitamente e il personale docente precario di III fascia d’Istituto e no.
Secondo infatti l’art. 10 della Carta Sociale Europea, “diritto alla formazione professionale”, è previsto infatti che:
Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s’impegnano:
1. ad assicurare o a favorire, come opportuno, la formazione tecnica e professionale di tutte le persone, ivi comprese quelle inabili o minorate, in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, fornendo loro dei mezzi che consentano l’accesso all’insegnamento tecnico superiore ed all’insegnamento universitario, seguendo unicamente il criterio delle attitudini individuali;
2. ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato ed altri sistemi di formazione per i giovani nei differenti posti di lavoro;
3. ad adottare o a favorire, come opportuno:
a. provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti;
b. provvedimenti speciali per la rieducazione professionale dei lavoratori adulti, resa necessaria dal progresso tecnico o da nuovi orientamenti del mercato del lavoro;
5. ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme:
a. riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri;
b. concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati;
c. inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro, su domanda del suo datore di lavoro;
d. garanzia, per mezzo di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell’efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un’adeguata tutela per i giovani lavoratori.”
Alla luce dei fatti, appare evidente come l’esclusione dei docenti precari di III fascia, e dei precari che hanno operato per anni su cattedre di sostegno dall’accesso diretto e gratuito a tali percorsi violi le disposizioni della citata carta.
Altre censure sollevate all’interno del reclamo, riguardano invece la violazione della Parte V, lett. E, della carta, “principio di non discriminazione nel godimento dei diritti enunciati dalla Carta Sociale”, in relazione all’art. 10, “diritto alla formazione”.
Secondo l’associazione appare infatti illegittima la discriminazione operata dal MIUR e dall’amministrazione fra il personale precario di III fascia d’Istituto, i docenti precari assunti da altra fascia/graduatoria, e il personale docente di ruolo ritenuto soprannumerario. Si ricorda infatti a tal proposito che mentre ai primi l’accesso a tali percorsi è sempre e comunque negato, e ai secondi esso è subordinato al superamento di un triplo test di sbarramento a numero chiuso, si denota come invece il personale docente di ruolo soprannumerario possa invece accedere a tali percorsi senza sbarramenti di sorta. I corsi riservati a tale personale, a differenza dei percorsi ordinari, risultano inoltre per espressa previsione normativa e di legge gratuiti, il 50% delle lezioni si svolge in modalità e-learning e in ogni caso secondo modalità e tempi compatibili con gli impegni ed oneri professionali di chi avrà accesso a tali percorsi.
Tale discriminazione, oltre a violare quanto previsto dalla Direttiva 707199/CE, secondo la quale qualsiasi distinzione tra personale assunto con contratto a tempo determinato e personale assunto con contratto a tempo indeterminato, risulta inoltre incompatibile con le disposizioni di cui alla Parte V, lett. E, della Carta Sociale.
Sul punto l’associazione ha inoltre fatto notare che l’allestimento di tali percorsi, destinati al personale di ruolo soprannumerario, sono avvenuti, per espressa ammissione del MIUR, sulla base delle disposizioni del contratto, ed in particolare degli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola, eppure non va dimenticato che esso è lo stesso per tutti e non prevede differenziazioni nella fruizione del diritto alla formazione.
Con l’occasione si informa inoltre che gli esponenti dell’associazione sindacale La Voce dei Giusti, stanno lavorando al testo di una seconda azione di reclamo, il cui obietto è quello di censurare le illegittime modalità di allestimento di TFA e PAS.
Si ricorda che l’associazione sindacale La Voce dei Giusti ha già avviato in passato alcuni ricorsi amministrativi che hanno portato i docenti precari di III fascia a poter accedere ai test d’accesso per il conseguimento della specializzazione sul sostegno.
Nell’ottobre del 2013, La Voce dei Giusti ha inoltre avviato due denunce alla Commissione Europea per i diritti dell’Uomo, per violazione della normativa comunitaria, rivolta a censurare l’illegittima esclusione di tali docenti dall’accesso a tali