Pubblichiamo sulle nostre pagine la proposta di Professione Insegnante relativamente al regolamento sulle supplenze. Secondo l’associazione in sette punti si può, anzi si deve, migliorare, tali modifiche sarebbero vantaggiose per tutti i precari.
Di seguito il regolamento
Con apposito provvedimento, il Ministro dell’Istruzione integra il Regolamento sulle supplenze nella scuola pubblica, prevedendo quanto di seguito proposto.
1. L’attribuzione delle supplenze annuali sui post disponibili sarà una procedura residuale, atteso che si provvederà con un piano quinquennale alla progressiva stabilizzazione dei contratti dei precari della scuola con lo scorrimento della graduatoria nazionale ad esaurimento con libere opzioni, detta G.E.N.
2. Tutti i contratti a tempo determinato nella scuola pubblica statale e non statale sia quelli annuali sia quelli temporanei sono di esclusiva competenza degli uffici periferici dell’amministrazione scolastica per scorrimento di pubbliche graduatorie rispettivamente di livello provinciale e regionale.
3. I contratti a tempo determinato nella scuola paritaria, con motivata istanza all’U.S.R. competente territorialmente, possono essere di competenza del gestore della scuola, in deroga a quanto previsto al punto 2), na in tal caso il servizio prestato dal supplente non è valutabile all’interno di pubbliche graduatorie.
4. I contratti a tempo determinato per le supplenze annuali hanno una validità giuridica ed economica dal primo settembre al 31 agosto, l’individuazione dei destinatari di contratto è fissata inderogabilmente al 31 luglio.
5. Con la contestuale trasformazione delle graduatorie provinciali in graduatorie nazionali ad esaurimento per l’individuazione degli aventi titolo alla stipula di un contratto a tempo determinato, saranno costitute apposite graduatorie regionali, aggiornabili ogni tre anni, con libere opzioni provinciali da esercitare ogni anno da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie.
6. Il requisito per essere inseriti nelle graduatorie regionali è l’abilitazione all’insegnamento, i docenti provvisti di apposito titolo di specializzazione fanno parte di distinte graduatorie regionali per l’insegnamento ai disabili senza alcuna distinzione per tipologia di disabilità e nella scuola secondaria di secondo grado senza distinzione per aree disciplinari, il servizio prestato su posto di sostegno saranno iper valutati per la specifica graduatoria.
7. Gli aspiranti in graduatoria regionale sono graduati in due fasce: a) docenti abilitati inseriti in G.E.N.; b) docenti abilitati.
8. Per le supplenze temporanee è costituita una specifica graduatoria provinciale o più graduatorie sub provinciali costituita in tre fasce: docenti abilitati inseriti in G.E.N., docenti abilitati non inseriti in G.E.N., docenti non abilitati, i provvedimenti di nomina, non più di competenza del Dirigente scolastico, sono di competenza di particolari centri operativi facenti parte degli Ambiti Territoriali provinciali anche decentrati a livello distrettuale sul territorio provinciale, analogamente a quanto previsto al punto 6) sono istituite graduatorie provinciali o più graduatorie sub provinciali per l’insegnamento ai disabili.