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    Categories: precari

COMUNICATO – La Voce dei Giusti proclama lo stato di agitazione del personale docente: PAS illegittimi per le finalità e le modalità di allestimento

Sono migliaia i docenti precari di III fascia d’Istituto che si stanno licenziando per poter accedere a percorsi volti all’acquisizione di un titolo, l’abilitazione, che già hanno, per via dell’incompatibilità della propria attività lavorativa con l’accesso a TFA e PAS.

Tutto ciò appare tanto più assurdo se si pensa che il diritto alla Formazione per i lavoratori non solo è riconosciuto da norme di rango nazionale e comunitario, ma invero dallo stesso contratto collettivo, il quale prevede che i lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione debbano accedere gratuitamente alla formazione e i docenti impegnati in corsi di formazione siano considerati in servizio. Secondo il CCNL del comparto scuola, il personale ha inoltre diritto a vedersi rimborsate eventuali spese di viaggio, e più in generale dal quadro normativo si evince che l’amministrazione, nell’allestimento dei percorsi di formazione, deve tenere conto delle esigenze dei lavoratori/studenti che li frequenteranno.

Per tali ragioni, l’associazione sindacale La Voce dei Giusti ha proclamato lo stato di agitazione del personale docente, ed ha richiesto l’esperimento della procedura di raffreddamento e conciliazione, ai fini dell’indizione di uno sciopero del personale docente del comparto scuola.

IL DOCUMENTO:

Al Ministro della Pubblica Istruzione Maria Chiara Carrozza

Al Gabinetto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Ufficio Relazioni Sindacali

Al Capo di Gabinetto del Dipartimento della Funzione Pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Relazioni Sindacali

Al Ministero del Lavoro, Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, Divisione VII

Alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Relazioni Sindacali

OGGETTO: proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale della scuola e richiesta di esperimento della procedura di conciliazione

L’associazione Sindacale La Voce dei Giusti, ente legalmente riconosciuto che si occupa della tutela dei docenti, con particolare attenzione alla questione dei docenti precari di III fascia d’Istituto

– VISTA la grave situazione in cui versano le decine di migliaia di docenti assunti dalle Graduatorie di Circolo e d’Istituto, i quali pur se assunti da valide graduatorie di Merito, valide a tutti gli effetti come una pratica concorsuale per soli titoli, non possono ambire alla stabilizzazione nemmeno dopo molti anni di servizio;

– CONSIDERATO l’imminente avvio dei Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.) previsti dal D.M. 10 Settembre 2010, n. 249, art. 15, comma 1bis, così come modificato dal D.M. 25 Marzo 2013, n. 81;

– ACCERTATO che in ogni caso tutti i titoli e le qualifiche che danno accesso alla III fascia delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto devono ritenersi pienamente abilitanti, in quanto secondo i decreti che hanno istituito e periodicamente aggiornato tali graduatorie (si veda a tal proposito il documento allegato), tali titoli sono definiti ‘validi all’insegnamento e all’immissione in ruolo’, e di conseguenza abilitanti;

– CONSIDERATO inoltre che secondo quanto stabilito dalla Direttiva 36/2005/CE e dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, attuativo della citata normativa comunitaria, è previsto che tre anni di servizio siano equiparati a titolo formativo abilitante, e che nessuna prova compensativa (consisitente in un esame o tirocinio) può essere imposta al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di insegnante;

– CONSIDERATO che secondo la Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, attuata in Italia mediante l’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 1, l’esperienza professionale, intesa quale esercizio effettivo e legittimo di una professione, costituisce a tutti gli effetti una formazione regolamentata e che, ai sensi del medesimo combinato legislativo, l’amministrazione Italiana, ha l’obbligo di convalidare, mediante il rilascio di appositi diplomi, certificati e qualifiche l’esperienza professionale maturata dai docenti precari di III fascia d’Istituto che hanno operato alle dipendenze del MIUR, o di scuole e Istituti paritari legalmente riconosciuti;

– ACCERTATO quindi che tale personale ha diritto all’equiparazione dei titoli e dei servizi, e che risulta del tutto illegittima la pretesa che essi debbano partecipare ad appositi percorsi abilitanti a pagamento e con obbligo di frequenza per l’acquisizione di un titolo, l’abilitazione che di certo già possiedono;

– ACCERTATO che il MIUR ha riconosciuto tale principio ripetutamente, scrivendo su numerosi decreti di riconoscimento delle qualifiche abilitanti all’insegnamento, rilasciate nei confronti di docenti comunitari che “il lavoro integra e completa la formazione”;

– ACCERTATO che il MIUR ha in più di un’occasione equiparato a qualifica abilitante lauree e diplomi italiani, di quelli che danno accesso alla III fascia d’Istituto;

– RITENUTO che in ogni caso le modalità di allestimento di P.A.S. e T.F.A. debbono ritenersi illegittime in quanto secondo la normativa nazionale e comunitaria, nonché secondo le clausole del contratto, i lavoratori in servizio hanno diritto di accedere alla formazione professionale gratuitamente e senza dover versare alcun onere (Si veda a tal proposito il documento allegato);

– RITENUTO che l’impossibilità per i docenti precari di III fascia di accedere alla stabilizzazione del contratto, anche dopo molti anni di servizio e pur in presenza di posti disponibili per le immissioni in ruolo, e la costante minaccia di vedersi scavalcati da personale con minore anzianità di servizio, implica una gravissima e palese violazione della Direttiva 70/1999/CE, del Trattato di Amsterdam, art. 136, della Carta Comunitaria dei Diritti Fondamentali dei Lavoratori, art. 7, nonché della normativa nazionale e dei diritti e aspettative maturate da tale personale;

Nel ribadire la propria contrarietà avverso l’allestimento dei PAS e dei TFA, in quanto tali percorsi sono rivolti a personale ad avviso della scrivente parte già abilitato e qualificato, intende riportare la propria attenzione sulle seguenti fonti contrattuali, giurisprudenziali e del diritto, secondo cui in ogni caso, i lavoratori che partecipano a percorsi di formazione professionale, e i PAS e i TFA rientrano a pieno in questa categoria, hanno diritto di vedersi esonerati dal pagamento di qualsiasi tributo/tassa di frequenza. Secondo il CCNL e il CCNI Formazione, è inoltre specificato che il personale assunto impegnato nella frequenza di percorsi di formazione è considerato a tutti gli effetti in servizio e ha diritto al rimborso delle spese di viaggio:

– C.C.N.L. del Comparto Scuola: ART. 63 – FORMAZIONE IN SERVIZIO: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l’accesso a percorsi universitari, per favorire l’arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.

2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione”.

ART. 64 – FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.

– CCNI Integrativo sulla formazione: “- L’attività di formazione costituisce un diritto per il personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato ed un dovere per l’amministrazione, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità;

– L’amministrazione deve assicurare le condizioni per la costruzione di un sistema permanente di opportunità formative di qualità che accompagnino lo sviluppo professionale del personale docente ed ATA;

– La formazione in servizio dei docenti, in quanto organicamente connessa alla prestazione professionale, costituisce la condizione per il potenziamento delle competenze richieste dal profilo professionale..

1. Obblighi contrattuali: In relazione ai processi di innovazione sono previsti interventi formativi per la formazione in ingresso per il personale docente e ATA neo assunto”;

– Carta Sociale Europea Art 10 – Diritto alla formazione professionale: “Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s’impegnano… ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme:

a) riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri;

b) concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati;

c) inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro, su domanda del suo datore di lavoro;

d) garanzia, per mezzo di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell’efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un’adeguata tutela per i giovani lavoratori.”

– Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, art. 5 relativo ai costi dei percorsi universitari: “la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato”.

– SENTENZA TAR LAZIO 7121/2002 (la frase si riferisce alle SSIS e all’illegittima modalità di allestimento): “Per corrispondere allo spirito della normativa comunitaria, la formazione di insegnanti specializzati si configura come un servizio da rendere nell’interesse preminente della comunità (sia statale che europea). Gli oneri devono essere, pertanto, a carico della comunità medesima”.

Carta dei servizi scolastici – Direttiva 21 luglio 1995, n. 254 – Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995: “6.2 L’aggiornamento e la formazionecostituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari”.

A dispetto delle citate fonti, i docenti precari di III fascia d’Istituto che accederanno ai PAS e ai TFA, sono costretti a sobbarcarsi per intero i costi delle tasse di freqeunza, a migliaia si stanno licenziando dai posti di lavoro, in quanto i permessi di 150 ore per il diritto allo studio non sempre vengono concessi, e in ogni caso, non sempre tale monte ore risulta sufficiente.

Per tali motivi, l’associazione sindacale La Voce dei Giusti proclama, ai sensi dell’articolo 2, della Legge n. 146 del 12 giugno 1990 come modificata dalla Legge n. 83/2000, lo stato di agitazione per il personale docente della scuola. Nel richiedere che una delegazione dell’associazione possa essere urgentemente ricevuta ed ascoltata in merito alle citate problematiche, si richiede l’esperimento della procedura conciliativa prevista dalla citata Legge.

In assenza di soluzioni positive, verranno proclamate tutte le azioni sindacali ritenute opportune.
Si rimane in attesa di urgente riscontro.

Liborio Butera:

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