La questione delle ferie non godute
E’ il quinto punto del documento e riguarda la questione delle ferie non godute del personale precario della scuola.
Scrive il CONITP:
Attualmente e solo per l’a.s. precedente ai precari della scuola il MEF pagherà solo una parte dei giorni di ferie non goduti al netto dei periodi in cui le lezioni sono state sospese. Nella nota 72696 il MEF ricorda che a partire dalle suddette nuove disposizioni di legge i docenti precari sono obbligati a fruire le ferie nei periodi di sospensione dalle lezioni disapplicando in questo modo le disposizioni normative e contrattuali precedenti a partire dal 7/7/2012. Nella nota si precisa, inoltre, che a partire dal 1 settembre 2013, in pratica, nessun giorno maturato di ferie sarà monetizzato, visto che i giorni di sospensione delle lezioni risulteranno in numero superiore ai giorni di ferie maturati; ciò se consideriamo anche i periodi di settembre prima dell’avvio delle lezioni e quelli di giugno dopo il termine delle lezioni. Il diritto alle ferie è irrinunciabile per il lavoratore, come stabilisce l’articolo 36 della Costituzione, ai lavoratori ai quali è impedito fruirne liberamente i giorni di ferie sono sempre stati monetizzati per indennizzarne il disagio. L’atto con il quale il MEF umilia i lavoratori precari della scuola è gravissimo in quanto si configura come un vero e proprio attacco al contratto collettivo e allo statuto dei lavoratori. Pertanto il CONITP invita i Ministeri competenti a rivedere la norma e a risolvere definitivamente il pagamento delle ferie 2012/2013 in virtù del fatto che nessun docente ha chiesto durante l’anno scolastico le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni perché non ci sono stati chiarimenti e indicazioni chiare.