Comunicato Stampa ADIDA – Le battaglie dei diplomati magistrali continuano
Non sembra destinata a cessare la battaglia dei diplomati magistrali, visto che si susseguono i dinieghi delle università nell’ attivare i PAS per questi docenti ed anche alla luce delle petizioni indirizzate ai Dirigenti del MIUR, al Ministro Carrozza e ai suoi più stretti collaboratori.
Oltre a questo, ancora più preoccupanti sono i “chiarimenti”pubblicati sul web, visto che, a nostro parere, riportano una ricostruzione della normativa artificiosa e volta a negare la validità di un titolo, il diploma magistrale appunto, che rappresenta una spina nel fianco del MIUR.
Senza cadere nella tentazione di interpretare la normativa, quindi, cercheremo di riproporre una ricostruzione storica della normativa scolastica che regola la validità del titolo in questione, cercando di rendere evidente quanto sia elementare il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale e quanto sia sterile e ingiustificata la polemica di quanti mettono a confronto questo con altri titoli. Solo nell’ambito della scuola assistiamo ad un’insensata crociata contro chi ha acquisito un titolo in piena legittimità, titolo con il quale hanno insegnato ed insegnano tutt’ora migliaia, se non milioni, di docenti della scuola elementare, oggi primaria.
Il testo unico 297 del 16 aprile 1994: http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
è ancora vigente e agli articoli 194 e 197 dello stesso, è stabilito che siano abilitanti sia il diploma di scuola magistrale sia il diploma di istituto magistrale. Con una recente interpellanza presentata alla Camera dei Deputati, infatti, non si è chiesto il valore abilitante per i diplomati magistrali iscritti nel 1997/1998 (inizio dell’ultimo ciclo dell’istituto magistrale) o comunque per i diplomati entro il 2002, ma si è chiesto il riconoscimento dell’abilitazione dei diplomati entro il 2002, cosa sancita per legge e diritto acquisito che purtroppo viene negato da anni, a colpi di decreti ministeriali.
Il diploma magistrale infatti è il titolo abilitante del precedente ordinamento di studi per formare gli insegnanti nella scuola materna (ora scuola dell’infanzia) e scuola elementare (ora scuola primaria).
È necessario sottolineare l’importanza di quel 1997/1998.
Quell’anno partì l’ultimo ciclo di scuola superiore di istituto magistrale al termine del quale, il 2002 appunto, l’esame di maturità, manteneva la proprietà di Esame di Stato Abilitante all’Insegnamento. Da allora l’Istituto Magistrale venne soppresso, ( i diplomi magistrale post 2002 persero l’abilitazione, dunque) per un semplice motivo: in conformità all’Unione Europea, come stava avvenendo per le tutte le altre professioni, si dovette innalzare il percorso formativo a livello universitario ed elevare quindi il titolo di accesso alla professione con una laurea, ecco perché fu istituito il corso di Scienze della Formazione Primaria. Con l’abolizione di un ordinamento formativo tuttavia non si volle abolire il valore di quanto ottenuto per legge.
A tal riguardo citiamo l’art. 3 del decreto interministeriale 10 Marzo 1997. Negli ultimi tredici anni, dalla data cioè del penultimo concorso, poiché le graduatorie di istituto sono state regolamentate con decreti ministeriali, e proprio perché un DM non può prevalere su una fonte primaria, una fonte cioè superiore come è il Decreto legge n. 297 del 16 Aprile 1994, anche i diplomati magistrali in quanto abilitati dal precedente ordinamento, avrebbero avuto diritto alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto, in quanto abilitati, invece di essere relegati in III fascia.
Sulla questione citiamo anche l’art. 15 comma 7 del Decreto Del Presidente della Repubblica, 23 Luglio 1998 n. 323, che recita: “I titoli conseguiti nell’Esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’Istituto Magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore Legale e Abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”
Più recentemente poi è intervenuta anche la Commissione Europea che studiando la normativa italiana vigente ha considerato i due titoli, diploma magistrale e laurea in SFP, equivalenti secondo l’art. 12 della direttiva 36/2005 (recepita dall’ordinamento italiano).
Per quanto riguarda I PAS secondo il dm 249 /2010 all’art. 15 comma 16, essi non sono per i diplomati magistrali percorsi di abilitazione, ma di accesso alla seconda fascia di istituto: un vero controsenso perché leggendo il successivo comma 16 ter, si legge come il diploma magistrale rimanga comunque titolo che dà accesso ai concorsi per titoli ed esami nella scuola statale, nonché titolo valido secondo l’art. 1 comma 4 lettera g : “Docenti abilitati.”, della legge 62/2000 sulla parità.
A tal proposito con l’approvazione del decreto legge 104/2013 lo scorso Ottobre, e in particolare con l’abolizione del comma 4 bis dell’articolo 1 legge 62/2000, (abolizione avvenuta con l’emendamento Centemero), il parlamento ha voluto ripristinare l’ordine nelle scuole paritarie togliendo quel cavillo che andava a limitare l’applicazione dell’art. 334 del testo unico che recita: “Art. 334 – Titolo di studio prescritto per l’insegnamento 1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le cuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.”
Da ottobre 2013 dunque il diploma magistrale è a tutti gli effetti riconosciuto abilitante. Se è abilitante nella scuola paritaria dovrebbe esserlo anche per quella statale, ad ogni modo è per questo che si chiede l’accesso ai percorsi specializzanti di sostegno per i diplomati magistrali.
Per quanto riguarda la laurea in Scienze della Formazione Primaria, invece, è necessario fare uno schema temporale per comprenderne l’excursus e la contrapposizione ingiustificata, sorta negli ultimi anni tra coloro i quali hanno acquisito il titolo abilitante all’insegnamento fino agli anni ’90, con il precedente ordinamento di studi (diploma magistrale entro 2002 attraverso l’Istituto /Scuola Magistrale), e chi l’ha conseguito attraverso il nuovo ordinamento universitario dal 2000 (Laurea in Scienze della Formazione Primaria).
Leggendo il regolamento approvato dal D.P.R. n.471/96, con cui il Ministro Berlinguer definì l’ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, per insegnare nelle scuole materne ed elementari, si prende atto che “Il predetto corso di laurea si sarebbe articolato in due indirizzi, rispettivamente finalizzati alla formazione dei docenti dei due tipi di scuola e comprendenti anche attività di tirocinio didattico” . Tuttavia, “Il relativo diploma di laurea avrebbe costituito il titolo necessario, a seconda dell’indirizzo, per essere ammessi ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna o elementare.”La laurea cioè non era abilitante.
Fu solamente con l’art. 5 comma 3 della legge 53/2003 (nota come “Legge Moratti”) che la laurea in Scienze della Formazione ottenne l’abilitazione all’insegnamento. Quello che si riscontrò anomalo è che lo stesso articolo concedette anche idoneità concorsuale: avrebbe cioè permesso ai laureati l’accesso diretto in III fascia GAE.
Ma vediamo alcune fonti normative : art. 5, comma 3, della legge Moratti:” L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli e’ integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: “I concorsi hanno funzione abilitante” sono soppresse.”
http://www.camera.it/parlam/leggi/03053l.htm
Tuttavia con legge n.244 art. 2 comma 416 del 24 Dicembre 2007 (meglio nota come Legge finanziaria 2008), venne abrogato l’ art. 5 della legge Moratti, creando di fatto un temporaneo vuoto normativo .
Con l’abrogazione infatti si ebbero due effetti:
1) La laurea si trovò di nuovo priva di abilitazione ma si ovviò con l’art. 6 del Decreto legge n. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 che la riconfermò titolo abilitante all’insegnamento;
2) Venne negato definitivamente l’accesso diretto in GAE.
Riferimenti normativi:
• Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art.2 comma 416: “Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato,con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, e’ definita la disciplina dei requisiti delle modalità della formazione iniziale e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E’ comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227. ).
• Art. 6 del Decreto legge n. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 : “L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria”
Pertanto conveniamo che il MIUR debba rispettare la normativa vigente senza creare disparità di trattamento. Ci si auspica che venga regolamentato un percorso di reclutamento serio che valuti i titoli, le specializzazioni, il servizio e il merito.
Questo è doveroso che avvenga per non creare più ulteriori disparità tra docenti e deve servire a far risorgere e migliorare la scuola italiana.
Le istituzioni devo assumersi questa responsabilità e devono farlo nel pieno rispetto della normativa.
Chiara Albanello per Adida