MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DECRETO 10 settembre 2010 , n. 249, Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». Articolo 13, comma a. “Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati”.
Confrontiamo questo testo integrale del comma che definisce l’accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno, riportato fedelmente, con la Nota MIUR del 6 dicembre 2013: “la partecipazione ai corsi di sostegno non può essere estesa anche ai docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02. Infatti, come disposto dall’art. 13 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni diversamente abili possono accedere elusivamente gli insegnanti in possesso dell’abilitazione valida per l’immissioni in ruolo.”
Con tanto di imprecisione ortografica, questo testo, anch’esso riportato fedelmente, evidenzia il tentativo di arrampicarsi sugli specchi che il MIUR da tempo sta operando contro i diplomati magistrali. Solo che adesso lo specchio è scivoloso e la caduta libera del MIUR sulla questione, a causa dello scivolone, sta diventando grottesca e rovinosa. Esiste forse la possibilità di prevedere abilitazioni non valide per le immissioni in ruolo, nel testo del decreto sulla formazione iniziale dei docenti? Abbiamo letto e riletto il testo e non ne abbiamo trovato traccia! Quindi un docente è o non è abilitato, senza ulteriori artificiose definizioni, che sfiorano il ridicolo e celano, ormai malamente, il disegno maldestro e irrazionale di disconoscere un titolo di studio definito e regolato dalla normativa scolastica dello Stato italiano.
Ma in questa ulteriore prova di virtuosismo linguistico, al pari delle colorite definizioni di gelminiana memoria (ricordate i “veri precari”, quelli iscritti nelle GAE pur non avendo alcun giorno di servizio?), probabilmente senza una vera intenzione, rappresenta una clamorosa ammissione, poiché tra le righe si legge che il MIUR riconosce i diplomati magistrali come “abilitati” adducendo l’artificiosa distinzione che abbiamo ampiamente commentato. E allora non si capisce cosa aspetti il Ministero a chiarire questa paradossale questione, avendo tra l’altro ostinatamente previsto un percorso “riabilitante” per i diplomati magistrali, percorso che tra l’altro le università italiane si rifiutano di voler attivare. Il MIUR, in questa ulteriore incresciosa vicenda, ha assunto una posizione ambigua e debole, terreno fertile per tutte quelle polemiche acritiche e ingiustificate che hanno armato una crociata contro i docenti con diploma magistrale. Acritiche perché dimostrano di non avere alcuna consapevolezza e rispetto della normativa che stabilisce la validità di tale titolo, ingiustificate perché contrappongono titoli definiti da normative “storicamente” contestualizzate che non si negano a vicenda ma rappresentano una “naturale” evoluzione della definizione dei titoli validi per l’insegnamento nella scuola primaria.
Tutte queste considerazioni, quindi, non fanno che alimentare il nostro desiderio di giustizia e chiarezza e ci convincono sempre di più che la strada intrapresa è quella giusta. Quindi, con rinnovato vigore, continueremo nella battaglia che ci ha visto finora determinati a ottenere, con ogni mezzo a nostra disposizione, quanto la stessa legge italiana stabilisce, nonché a impegnarci a controinformare, diffondendo una corretta lettura della normativa rispetto alla lettura distorta che crea una campagna di disinformazione sulla delicata problematica.
Nota MIUR del 6 dicembre 2013
Valeria Bruccola per Adida
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Il diploma di abilitazione magistrale non è stato mai considerato abilitante ai fini dell'immissione in ruolo.
Infatti dopo il suo conseguimento ho dovuto superare due concorsi e risultare due volte idonea prima di essere immessa in ruolo.