L’art. 40 comma 3 del CCNL/2007 recita: “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.
La domenica è riconosciuta nell’anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici.
Bisogna precisare che per “completamento dell’orario settimanale ordinario” deve intendersi la circostanza che il docente supplente sia stato nominato a tempo pieno e su tutto l’orario settimanale di servizio per quell’ordine di scuola: 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore settimanali nella scuola primaria e 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica (art. 28 comma 5 del CCNL/2007).
La settimana si considera completata anche in presenza di un eventuale “giorno libero”.
La nota Aran del 28 aprile 2008 in risposta a nota prot. A00DGPER/5606 ha chiarito che
“la formulazione dell’art. 40, comma 3 del Ccnl 29/11/2007 del comparto Scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del Codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione. Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto. Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato , ancorché non lavorativa”.
Dunque le giornate del sabato e della domenica vanno computate nell’anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici (ciò vale anche nel caso la scuola adotti un orario settimanale su 5 giorni.