L’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella comunica con riferimento alla nota prot. n. 2807 del 9 ottobre 2013 che: “con la nota n. 2085 del 1.10.2013, il Dipartimento dell’Istruzione del MIUR ha rappresentato l’esigenza di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativa a favore di coloro che sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previgenti la riforma Fornero.
Al fine di censire il numero dei possibili beneficiari, il personale che ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e indicati nella Circolare MIUR n. 98 del 20.012.2012 (65 anni per gli uomini o 61 per le donne con almeno 20 anni di contribuzione, oppure 40 anni di contribuzione, oppure quota 96 raggiunta con il requisito di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, senza alcuna forma di arrotondamento), dovrà presentare una dichiarazione in cui attesti di aver maturato i requisiti necessari entro il 31.08.2012 o entro il 31.12.2012, e di volersene avvalere a decorrere dal 1.9.2014.
La dichiarazione dovrà essere presentate in formato cartaceo entro il prossimo 15 ottobre secondo le seguenti modalità:
• I Dirigenti Scolastici inoltreranno la dichiarazione all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Corso Vittorio Emanuele 70, 10121 Torino- Ufficio I- e allo scrivente Ufficio;
• Il personale docente ed educativo, IRC e personale ATA in servizio effettivo presso le istituzioni scolastiche presenterà la dichiarazione alle istituzioni scolastiche sedi di servizio, inviandone copia anche a questo Ufficio;
• Il personale docente ed educativo, IRC e personale ATA non in servizio effettivo (comandati e collocati fuori ruolo) inoltrerà la dichiarazione a questo Ufficio.
Le istituzioni scolastiche effettueranno la verifica dei requisiti del personale docente ed educativo, IRC e ATA e trasmetteranno le dichiarazioni via e-mail allo scrivente Ufficio (all’indirizzo ilaria.digruttola.bi@istruzione.it) che procederà direttamente all’acquisizione a SIDI.
Si ribadisce che la dichiarazione non ha valore di istanza di cessazione dal servizio, ma ha esclusivamente fini conoscitivi, e che la suddetta dichiarazione non deve essere presentata dal personale docente in esubero già destinatario di tale proroga di termini (ex art. 14 c. 17 del DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012)”.