Non è ancora la stagione delle influenze, tuttavia mettiamo a disposizione dei nostri lettori laa normativa che regolamente la malattia degli insegnanti, le fisite fiscali e le eccezioni. Di seguito un articolo completo che ne spiega i dettagli.
Per gli insegnanti la normativa di visite fiscali scuola è più rigida prevedendo un orario di reperibilità più lungo: 4 ore la mattina, dalle 9 alle 13, e 3 ore il pomeriggio dalle 15 alle 18. Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il suo domicilio che viene esteso anche ai giorni non lavorativi e festivi.
Qualora il medico si presenti fuori dalle fasce orarie è facoltà del dipendente vietare l’ingresso senza incorrere in alcuna conseguenza. Viceversa se il dipendente non è in casa al controllo delle visite fiscali scuola scattano una serie di sanzioni regolate dall’art. 93 del CCNL 29/11/2007 che possono portare anche al licenziamento senza preavviso.
Da tale obbligo, quello delle visite fiscali scuola, sono esclusi coloro che si assentano per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (art. 17 comma 9 del CCNL72007).
Nei casi in cui il periodo di assenza dal lavoro sia maggiore di 10 giorni, la legge prevede una decurtazione economica, legittimata anche dalla sentenza 120/2012 della Corte Costituzionale. L’art. 71 del Decreto Legislativo 112/2008 stabilisce infatti che: “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita ”.
Nei primi 10 giorni di assenza seppure il trattamento economico rimane invariato, dalla retribuzione mensile viene ridotto ogni tipo di trattamento economico accessorio. Va inoltre precisato che per 18 mesi il dipendente scolastico gode del diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questi casi, per i primi 9 mesi di assenza la retribuzione è completa; scende al 90% nei successivi tre mesi per dimezzarsi negli ulteriori 6 mesi.
Malattia Docenti: Eccezioni
A questa regola fanno eccezione i casi di sotto elencati:
– Infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL
– Malattia legata a cause di sevizio
– Degenza in ospedale superiore alle 24 ore o certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora i day hospital
– Se il dipendente è soggetto a terapie salvavita.
Fonti: dirpresidi, guidafisco