AGLI ONOREVOLI MEMBRI DELLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
I DIPLOMATI MAGISTRALI:
La storia del diploma magistrale è alquanto complessa, poiché, sebbene vi sia un insieme di norme primarie inequivocabili a definirlo titolo abilitante all’insegnamento *, oggi con la ripubblicazione del dm 249/2010 per la formazione dei docenti, ed in particolare con l’istituzione dei PAS, i docenti in possesso di diploma magistrale si trovano ulteriormente disconosciuti rispetto al titolo da loro acquisito.
Ulteriormente, ribadiamo, poiché non è la prima volta che, con decreti ministeriali, in contraddizione alle suddette norme, i diplomati magistrali vengono privati del valore abilitante del loro titolo di studi.
Infatti:
-sebbene il concorso a cattedre 1999 per la scuola elementare, ora primaria, non fosse abilitante ma finalizzato alla mera formazione di graduatoria di idonei per il reclutamento del personale docente (l’abilitazione era insita nel diploma);
-sebbene i corsi speciali della legge 143/04 dm 85/2005 furono finalizzati al conseguimento da parte dei suddetti insegnanti dell’idoneità concorsuale all’insegnamento nella scuola primaria (visto che l’abilitazione era insita nel diploma di istituto magistrale); ovvero per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola dell’infanzia ( e ci chiediamo il perché visto che anche il diploma di scuola magistrale era ed è abilitante ) oggi, i diplomati magistrali, non solo, dopo essere stati relegati ingiustamente per 13 anni nella terza fascia delle graduatorie di istituto (atte a soddisfare l’esigenza di supplenze temporanee), nello scorso concorso a cattedre 2012, hanno visto il proprio titolo di studio svalutato dal Miur del valore abilitante. Inoltre, con i PAS, essi si troveranno nell’obbligo di frequentare un corso a pagamento per ri-abilitarsi, al fine di ottenere l’inserimento in una seconda fascia di istituto (fascia degli abilitati- supplenze temporanee ), escludendo tuttavia i diplomati magistrali senza il requisito richiesto dei 3 anni di servizio (180×3), nonostante, ribadiamo, il loro titolo è già di per sé abilitante all’insegnamento.
I diplomati Magistrali sono già abilitati, la seconda fascia di istituto, quella per il reclutamento dei supplenti, dovrebbe essere già un diritto, e non capiamo perché nel 2005, in presenza della stessa normativa e con le medesime condizioni, con solamente 360 giorni di servizio totali, fu concesso di frequentare percorsi speciali che attribuivano idoneità concorsuale e quindi l’inserimento nelle ex graduatorie permanenti, ora Graduatorie ad Esaurimento (GAE) .
La questione si riflette anche negli imminenti percorsi di specializzazione sul sostegno. Ricordiamo che molti docenti diplomati magistrali hanno anni di esperienza lavorativa proprio in questo ambito, molti di essi sono persino specializzati in sostegno, attraverso corsi accreditati come professionalizzanti, e crediamo sia un diritto poter formalmente avere accesso a detti corsi, al pari dei colleghi laureati in scienze della formazione primaria e al pari di tutti gli altri abilitati.
Inoltre riceviamo segnalazioni preoccupanti per ciò che sta accadendo nelle scuole paritarie, dove si mettono a rischio posti di lavoro a causa dell’interpretazione restrittiva veicolata dal MIUR rispetto al valore abilitante di tale titolo, interpretazione rafforzata dall’imposizione dei PAS che questi docenti dovrebbero frequentare per conseguire un’abilitazione che già possiedono e che, come già detto, consentirebbe loro solamente l’accesso alla seconda fascia d’istituto. Tutto ciò, di fatto, porta le scuole paritarie nella condizione di ritenere che l’assunzione di diplomati magistrali sia un problema per il mantenimento dei requisiti di parità. E questo nonostante l’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, stabilisca che: «al personale docente in servizio presso le scuole dell’infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all’insegnamento dei titoli di studio di cui all’articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994». E nonostante la circolare ministeriale n. 31 del 2003 – definita dal Ministero come «interpretazione autentica» della legge n. 62 del 2000 con nota prot. n. 3070/A7a del 23 luglio 2004 – al punto 4.1 chiarisce che: «Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l’a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare».
Invece, allo stato attuale, anche i bandi comunali per il reclutamento del personale docente per la scuola dell’infanzia contribuiscono a creare di fatto una disparità di trattamento dei cittadini che con pari titolo, vengono esclusi o meno dai bandi, a seconda del contesto territoriale in cui sono proposti, a seconda quindi di come il diploma sia valutato, se abilitante o non abilitante, secondo una normativa ministeriale che dovrebbe tutelare la specificità di questi docenti e che tuttavia subisce interpretazioni discordanti e contrapposte.
Riteniamo che la materia debba essere affrontata con urgenza. Non si tratta di contrapporre un diploma di scuola secondaria ad una laurea come strumentalmente viene proposto a più livelli, anche istituzionali. Attualmente, infatti, sebbene il Miur interpreti in modo del tutto discrezionale la normativa, la laurea in scienze della formazione primaria e il diploma magistrale sono titoli abilitanti all’insegnamento nella scuola primaria e infanzia ed a alla stessa conclusione è arrivata recentemente la Commissione Europea, che ha definito equivalenti i due titoli.
Non esistono abilitazioni A o B. L’abilitazione non può che essere una. Continuare a confondere titolo abilitante con il titolo di studio che ciascuno di noi può avere, non è più ammissibile. Non si tratta semplicisticamente, di porre sullo stesso piano un diploma di scuola secondaria e la laurea in scienze della formazione primaria, regolati da normative storicamente contestualizzate e caratterizzate, ma di far finalmente convivere, come è avvenuto per tutte le altre professioni, due ordinamenti diversi, l’uno precedente all’altro, senza sovrapporli.
Valeria Bruccola, portavoce dell’Associazione Adida
*L’articolo 194, comma 1, e l’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sanciscono, rispettivamente, che: «Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne», e che «A conclusione degli studi (…) nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (…) dell’istituto magistrale abilita (…) all’insegnamento nella scuola elementare»;
l’articolo 15, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 sancisce che: «I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare»;
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 466 del 1997, obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra;