Nel corso degli ultimi 10 anni si sono verificate situazioni di evidente cattiva gestione della formazione iniziale, ma soprattutto del reclutamento, che in alcune discipline hanno costretto all’assunzione di insegnanti non abilitati su posti vacanti, spesso disponibili da organico di diritto, e in altre discipline hanno creato enormi liste di docenti abilitati ma con pochissime speranze di prendere il ruolo.
La responsabilità di tutto questo appartiene a chi ha legiferato e poi mal gestito la scuola, senza dubbio non ai lavoratori che hanno prestato servizio. Di conseguenza, le battaglie che sono state condotte da alcuni gruppi di docenti non abilitati negli ultimi anni hanno portato alla definizione del DM 249/2010 prima e al DM 81/2013 poi.
Come in tutti i paesi civili, scontatamente anche in Italia si doveva procedere prima ad assorbire il personale precario poi alla formazione di nuovi insegnanti. Al contrario, si è sciaguratamente invertita la sequenza.
La normativa attualmente in vigore stabilisce con estrema chiarezza le caratteristiche della “formazione iniziale” degli insegnanti. In particolare, il DM 249/2010, come modificato dal DM 81/2013 con cui costituisce un corpo normativo unico e inscindibile, all’Art. 2 commi 1 e 2 ne stabilisce le finalità e ne descrive le peculiarità, secondo uno schema senza dubbio omogeneo. I percorsi che ne scaturiscono si chiamano Tfa e Pas, i primi indirizzati ai titolari di laurea magistrale in regime transitorio, i secondi destinati al personale in possesso di almeno 3 anni di servizio. Il lungo iter di approvazione seguito dal DM 81/2013 tra il maggio 2012 e il marzo 2013 è dovuto proprio all’esigenza di armonizzazione, per evitare le disparità del passato (DM 85/2005 contro i normali percorsi Ssis).
Malgrado la diversa denominazione, gli insegnamenti, direttamente discendenti dalle dette finalità, sono omogenei, e si riferiscono essenzialmente alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico-didattici. Questi costituiscono il minimo comun denominatore per entrambi i percorsi di formazione iniziale. Il riscontro si trova nei Cfu, 60 per il Tfa, 41 + 19 già acquisiti in servizio per il Pas. La differenza sta proprio nel tirocinio, 19 Cfu che gli aspiranti insegnanti hanno dovuto affrontare nell’ambito del Tfa e che i docenti Pas hanno di fatto già acquisito con il servizio regolarmente svolto tramite selezione da graduatoria ministeriale di terza fascia di istituto. Giova ricordare che ai tempi del primo ciclo Tfa il DM 81/2013 non era ancora in vigore, ma ciò nonostante anche il secondo ciclo seguirà lo stesso schema, riconoscendo alla fine sempre i medesimi 60 Cfu.
Il DM 81/2013 è molto chiaro anche in ordine alla preparazione e alla verifica delle competenze, proprio per non lasciare spazio a polemiche sulla equipollenza dei due titoli. In particolare, si afferma che “i crediti formativi sono indirizzati: alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche”. Dunque, i destinatari del Pas non si sottrarranno affatto alla valutazione delle proprie competenze conoscitive e didattiche. Al contrario, tale valutazione non varrà come selezione iniziale, ma per l’eventuale e per niente scontato conseguimento dell’abilitazione.
Per il reclutamento i Pas sono, se possibile, ancora più calibrati sul fabbisogno di personale docente, essendo indirizzati alle migliaia di docenti hanno coperto posti vacanti, la maggior parte con contratti annuali fino al 30/06 o al 31/08. Per tutto questo, qualora fosse riconosciuto il valore implicito dell’equivalenza tra Ssis e Tfa (DM 572/2013) ai fini dell’inserimento nelle GaE, a maggior ragione il Pas dovrebbe godere di una pari se non superiore considerazione.
Gruppo Percorsi Abilitanti Speciali