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Mobilità – chiarimenti sull’art. 7

di Cinzia Fruscione, UIL Scuola

Il personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità qualora si ricrei nell’ottennio una cattedra. Questa precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata e si applica alla prima fase dei trasferimenti. Naturalmente detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della provincia e della tipologia di titolarità, non vale se il personale scolastico si trasferisce in altra provincia.

Questa precedenza quando spetta?

L’interessato

Deve produrre domanda di trasferimento ogni anno dell’ottennio
Deve apporre come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove era titolare, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.
Deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario
Deve compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line.
QUALORA
L’interessato OMETTESSE di indicare la scuola, il circolo o l’istituto o centro territoriale da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non allegasse la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio. Nella scuola dell’infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio.

Nella graduatoria dei DOP chi ha il diritto al rientro?

Qualora in anni consecutivi perdessero la sede di titolarità due docenti della stessa cl di concorso la cattedra verrà assegnata al docente che possiede punteggio maggiore.
Se i docenti avessero lo stesso punteggio prevarrebbe la maggiore età anagrafica.

Invece il soprannumerario dell’anno in corso qualora si ricreasse la cattedra verrà riassorbito.

Liborio Butera:
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