Lo ha confermato anche il Ministro rispondendo all’ennesima interrogazione parlamentare.
Si attende solo la pubblicazione che dovrebbe avvenire tra lunedì o martedì della prossima settimana o al max entro il 26 luglio.
Pur in assenza di informazioni ufficiali circa il contenuto del decreto proviamo a delineare un quadro possibile:
CHI POTRÀ PARTECIPARE?
1) I docenti sprovvisti di abilitazione specifica che abbiano maturato la famosa tripletta dei 180×3 in un periodo temporale che va dal 199/2000 fino al 2011/2012
2) In attesa di un provvedimento ad hoc che riveda i requisiti, potranno partecipare anche i docenti che hanno maturato servizio nel trascorso anno scolastico 2012/2013
DOVE DEVE ESSERE MATURATO IL SERVIZIO?
• Scuole statali
• Paritarie
• Centri di formazione professionali accreditati dalle singole regioni per l’espletamento dell’obbligo di istruzione ai sensi del Decreto 22 agosto 2007 -Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione. “ a partire dal 2008/2009
QUALI SONO I TITOLI DA POSSEDERE?
• Per la Scuola Secondaria quelli delle Tabelle A, C e D del DM 39/98 e quelli contemplati nel DM 22/2005 per strumento musicale e diplomi accademici di II livello
• Per la scuola primaria Diploma di istituto magistrale o sperimentale purchè conseguito entro l’a.s. 2001/2002
• Per la Scuola dell’infanzia Diploma di scuola o istituto magistrale o di istituto purchè conseguito entro l’a.s. 2001/2002
CI SARÀ DIFFERENZIAZIONE TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRATTI CHE CARATTERIZZANO LE PARITARIE?
Non credo possa esserci, considerato anche che l’allora Capo dipartimento MIUR dott.ssa Stellacci rispondendo a varie sollecitazioni in merito aveva piu’ volte affermato che “tra tutto prevale il servizio prestato”
A PROPOSITO DI SERVIZIO:
• Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124
• Credo , e non vorrei sbagliare, che allo stesso modo sia valutabile anche il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la nomina stessa
QUANDO TEMPO DOVREMO ASPETTARE PER LA PUBBLICAZIONE IN GU?
Alcuni organi di stampa riferiscono tra il 25 e il 26 luglio, io credo, tuttavia, che possa essere pubblicato anche tra il 22 e il 23 luglio.
COME INOLTRARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?
La procedura sarà attivata su Istanze on line e la domanda potrà essere inoltrata per una sola Regione
CHE CARATTERE AVRANNO I CORSI?
Come per l’ordinario saranno su base regionale, provinciale o interregionale in alcuni casi
CI SARÀ SCAGLIONAMENTO?
Per classi di concorso per cosi’ dire “affollate” è ipotizzabile uno scaglionamento su due anni accademici di riferimento.
LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA?
Si
POSSO USUFRUIRE DI EVENTUALI ESONERI?
NO. Sarà possibile invece usufruire di permessi per diritto allo studio.
I CORSI SARANNO ORGANIZZATI DI MATTINA?
Come per l’ordinario saranno organizzati in orari pomeridiani sull’intera settimana, ivi compreso il sabato