Niente nomi e cognomi sulla parte visibile dei contrassegni Ztl per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato. Deve essere garantita la privacy anche dei titolari di ditte individuali. Lo ha precisato il garante della privacy (provvedimento n. 217 del 24 aprile 2013), accogliendo il ricorso di un agente di commercio.
L’articolo 74, commi 1 e 2, del Codice della privacy prevede che i contrassegni rilasciati a qualunque titolo per il transito e la sosta in zone a traffi colimitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili a individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fi sica interessata.
Inoltre le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata devono essere riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento.
Al comune è stato, quindi, prescritto di non apporre sui contrassegni per il transito e la sosta nelle Ztl, la ragione sociale dell’azienda nei casi in cui essa sia esercitata in forma di impresa individuale e contenga, quindi, il nome e il cognome dell’imprenditore, o comunque di non inserire, a qualunque titolo, nome e cognome dell’interessato sulla parte dei predetti contrassegni che permette la loro diretta visibilità da parte di chiunque.
Il comune ha ora sei mesi di tempo per mettersi in regola, riportando, nella parte visibile del contrassegno, i soli dati indispensabili a individuare l’autorizzazione rilasciata. Diverso è però per le persone giuridiche, enti ed associazioni, il trattamento dei dati dei quali è stato radicalmente escluso dall’ambito di applicazione del Codice della privacy, che ora fa unicamente riferimento alle persone fi siche.
Antonio Ciccia