I requisiti di servizio che devono possedere i precari per essere ammessi alla frequenza è di almeno tre anni scolastici di insegnamento, maturati dal 1999/2000 al 2010/2011. L’anno in corso non viene conteggiato, nonostante la richiesta della commissione istruzione della Camera al momento di rilasciare il 6 febbraio scorso il prescritto parere. In premessa al provvedimento, infatti, che modifica il decreto n. 249 del 2010, il ministro scrive di non poter soddisfare la condizione posta dalla commissione, giacché «i requisiti di servizio vanno riferiti all’anno scolastico antecedente l’attivazione dei percorsi speciali prevista a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013». Ma se andiamo a leggere l’altro decreto, articolo 4, quello che regolamenta gli odierni percorsi, troviamo che il ministro prevede che essi debbano svolgersi non dall’anno scolastico 2012/2013 ma negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015. C’è quanto meno una contraddizione tra i due provvedimenti,
che sarebbe il caso di correggere, facendo così rientrare un altro buon numero di precari, che non sarebbe giusto lasciare fuori, dal momento che in ogni caso l’inizio dei primi percorsi è previsto solo l’anno prossimo, anche se le domande si presenteranno entro quest’anno. Ciascun anno di servizio per essere valido deve essere prestato per almeno centottanta giorni o continuativamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio fi nale (art. 11, quattordicesimo comma, della l. n. 124 del 1999) nella stessa classe di concorso o tipologia di posto nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale. Il percorso abilitante richiedibile deve riguardare gli insegnamenti previsti dalla classe di concorso corrispondente al servizio svolto in almeno uno dei tre anni di servizio validi.
ItaliaOggi