In caso di sciopero la trattenuta sugli stipendi deve essere commisurata all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro. Lo ha precisato il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 1302.La controversia verte sullo sciopero del personale docente: nel caso in esame tale diritto era stato esercitato in occasione delle operazioni collegiali di scrutinio per il rinnovo del contratto collettivo. In tale circostanza l’amministrazione aveva disposto la trattenuta in misura corrispondente ad un’intera giornata lavorativa, per scioperi di durata inferiore al normale orario di servizio di un gruppo dei docenti, in base ad una duplice considerazione:
a) per avere interessato questi scioperi le operazioni di scrutinio (che non potevano pertanto essere effettuate, con ritenuta applicabilità dell’art. 171, secondo comma, della legge n. 312/1980);
b) per avere rappresentato questi scrutini l’unica prestazione giornaliera richiesta, non essendovi lezioni al mattino nei giorni interessati.
Il Tar per la Campania aveva ritenuto illegittima la trattenuta in considerazione di quanto previsto dall’art.171 della legge n. 312/1980, secondo cui, per gli scioperi «di durata inferiore alla giornata lavorativa», le trattenute sono «limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro», salvi i casi in cui risultino ‘effetti superiori o più prolungati’, per lavoro basato sulla interdipendenza funzionale dei servizi e degli uffici.
Nella situazione in esame il Tar aveva ritenuto non sussistente quest’ultima fattispecie, tenuto conto delle lezioni regolarmente svoltesi al mattino e non essendo pregiudicata l’attività didattica.
Il Consiglio di stato ha confermato la decisione di primo grado . Il collegio ha, in primo luogo, osservato che l’art. 171 della legge n. 312 del 1980 contiene una deroga al principio generale – enunciato nel primo comma – secondo cui «per gli scioperi di durata inferiore ad una giornata lavorativa… le trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro»;
è ciò purché non si tratti di «lavoro basato sull’interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici, oppure riferito a turni o attività integrate», in rapporto ai quali lo sciopero – benché limitato ad alcune ore lavorative soltanto – può produrre «effetti superiori o più prolungati, rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro».
Ora, sebbene l’astensione dalle operazioni di scrutinio può concretizzare i più ampi effetti negativi sull’organizzazione scolastica, che in astratto giustificano la non commisurazione della trattenuta alla materiale durata dell’astensione stessa, tuttavia è stato rilevato che ‘detta ultrattività – per uno sciopero incidente sulle venti ore mensili, previste dall’art. 88, comma 1, del dpr. 31.5.1974, n. 417, per attività connesse al funzionamento della scuola – non possa estendersi fi no a vanifi care
l’attività regolarmente svolta negli stessi giorni, come quota percentuale delle 78 ore mensili di insegnamento, cui pure è commisurata la retribuzione’.
Nella situazione in esame, quindi, i docenti interessati hanno aderito a scioperi, interamente gravanti sul «monte ore» previsto per attività, connesse al funzionamento della scuola, senza incidere sullo svolgimento dell’attività didattica.
ItaliaOggi