Precisazioni: I “congelati SSIS” non inseriti in GaE non chiedono la riapertura delle GaE
I “congelati SSIS” non inseriti in GaE non chiedono la riapertura delle GaE, anche se erroneamente più volte richiesta, ma semplicemente l’inclusione nelle GaE per non creare disparità di trattamento con i colleghi che in anni passati hanno potuto iscriversi con riserva.
Precisiamo che i corsisti eliminati dalle GaE e i corsisti non inseriti nelle GaE sono esclusivamente vittima di comportamento difforme dei vari Uffici Scolastici Regionali e soprattutto di indicazioni contraddittorie e di una legislazione non omogenea. La mancanza di precise e unitarie linee guida ha messo molti “congelati” in una condizione di svantaggio rispetto a coloro i quali, invece, hanno avuto la possibilità di inserirsi nelle GaE con riserva.
Noi “congelati SSIS” non inseriti in GaE vorremmo evitare di adire le vie giudiziarie, accollandoci spese ulteriori e aspettando tempi biblici a nostra tutela e per questo chiediamo ancora una volta alle Istituzioni, in particolare al Ministero, un chiarimento, e soprattutto un impegno per poter assicurare a TUTTI i “congelati SSIS” la stessa parità di trattamento: l’inserimento di tutti i “congelati SSIS”, e non soltanto di coloro che sono già inseriti con riserva.
Sulla base di queste considerazioni, si richiede che l’art. 1, comma 1, DM n. 53 del 14 giugno 2012 venga modificato al fine di sanare le ingiustizie venutesi a creare.
Proposta di modifica dell’art. 1, comma 1, DM n. 53 del 14 giugno 2012 per l’inserimento in GaE dei soprannumerari ai corsi TFA e docenti abilitati del semestre aggiuntivo IX ciclo SSIS.
“Possono presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, tutti i docenti che frequentano i corsi abilitanti in qualità di “soprannumerari” ai corsi di TFA, come stabilito dal DM 249/2010 e dal successivo DM dell’11.11.2011 (art.1, comma 19) e i docenti abilitati del semestre aggiuntivo IX ciclo SSIS. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data di entrata in vigore delle presente Legge, vengono inseriti con riserva in graduatoria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.”
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