La Suprema corte dilata la validità degli accertamenti bancari. Infatti l’amministrazione può imputare a reddito imponibile i movimenti sui conti del contribuente anche se non è lavoratore autonomo e quindi a prescindere dal tipo di attività svolta. In altri termini, se c’è incongruenza fra dichiarazione e versamenti scatta sempre l’accertamento.
Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 8047 del 3 aprile 2013. Insomma, se fino a ieri i lavoratori subordinati si sentivano abbastanza al riparo dall’occhio indiscreto del fisco sui conti bancari oggi non è più così. Tutti devono giustificare il versamento che non compare nella dichiarazione dei redditi.
Sul punto la sezione tributaria lascia poco spazio a dubbi sancendo che «l’art. 51 comma 2, n. 2) e 7), del dpr 26 ottobre 1972 n. 633 accorda all’ufficio, in tema di Iva, il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza a operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione». Ma non basta. Nel passaggio successivo i giudici con l’Ermellino mettono nero su bianco che «tale presunzione ha portata generale e riguarda le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall’attività svolta». Sarà quindi il cittadino a dover dimostrare che la provenienza del denaro è esente dall’imposta, in questo caso dall’Iva.
Ed è proprio quanto avvenuto nella vicenda esaminata dalla Cassazione. I soci della società destinatari dell’atto impositivo sono riusciti a provare che sulle somme depositate in banca non si poteva applicare il prelievo fiscale. Sul punto la Suprema corte ha quindi respinto il ricorso dell’amministrazione fi nanziaria non senza precisare, però, che l’accertamento bancario può riguardare chiunque.
Le motivazioni ricordano un altro interessante principio. Infatti il Collegio di legittimità, respingendo il ricorso incidentale del contribuente ha precisato che rientra nel potere dell’Amministrazione fi nanziaria, nell’ambito della previsione di legge, di scegliere il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto e, pertanto, parte contribuente, in assenza di peculiarità pregiudizievoli, non ha titolo a dolersi della scelta operata.
In questa interessante sentenza, ricca di principi, la sezione tributaria precisa inoltre che le spese per il consulente tecnico d’uffi cio non devono necessariamente essere a carico della parte che ha perso il giudizio, in questo caso l’Agenzia delle entrate.
Di diverso avviso la Procura generale di Piazza Cavour che aveva chiesto di accogliere in parte il ricorso dell’amministrazione finanziaria.
ItaliaOggi