I docenti sulla Dop devono compilare le apposite schede per far valere i punteggio relativi ai titoli posseduti ai fi ni delle relative graduatorie (si veda l’art. 23 del Ccni sulla mobilità). La compilazione non è obbligatoria (in caso di inadempienza provvede d’ufficio il dirigente scolastico della scuola di servizio) ma è opportuno provvedere per controllare personalmente che tutto sia a posto. Il termine per la presentazione viene reso noto dall’ufficio scolastico territorialmente competente. Le schede di rilevazione dei punteggi differiscono a seconda che si tratti di docenti di scuola secondaria di I grado (allegato I/7) o di insegnanti di scuola secondaria di II grado (allegato J/11). Di norma, le schede vanno corredate degli allegati ordinariamente previsti per le domande di mobilità. Una volta acquisite le schede l’uffi cio scolastico forma la graduatoria e la utilizza per ricollocare i docenti in essa collocati. In ogni caso, agli insegnanti Dop viene data facoltà di presentare la domanda di trasferimento o passaggio. E se in tale fase gli interessati non vengono riassegnati ad una sede di titolarità (per esempio se l’esubero non rientra) potranno comunque partecipare alla mobilità annuale ( utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). Anche in questa fase la ricollocazione avverrà in via prioritaria a domanda degli interessati. E solo in via residuale, qualora nella fase della mobilità annuale volontaria le domande non dovessero essere accolte, l’amministrazione procederà d’ufficio. In tali casi l’amministrazione è obbligata a tentare prioritariamente la ricollocazione nelle classi di concorso dove l’interessato possiede l’abilitazione. Ma se anche così non si riuscirà a trovare una sistemazione adeguata, l’amministrazione sarà tenuta ad applicare l’art. 14 comma 17 del decreto legge 95/2012, che dispone la ricollocazione secondo i titoli di studio posseduti, a prescindere dal possesso dell’abilitazione.
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