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Tfa Speciale e diploma magistrale

Eʼ di questi giorni la notizia secondo cui il Ministro Profumo avrebbe apposto la firma al
decreto sui TFA speciali e il testo passerà ora al vaglio della Corte dei Conti per la
registrazione.
“Che ne sarà di noi?” Questa è la domanda che molti colleghi diplomati magistrali si
stanno ponendo in queste ore.
Che significato avranno le voci che circolano sul web, secondo le quali il nostro futuro
potrà essere definito in un momento successivo alla firma del decreto?
Il Miur avrà tenuto conto del parere della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e
istruzione) della Camera dei Deputati, emesso lo scorso 6 Febbraio c.a., favorevole ai TFA speciali, con il quale si è riconosciuto il pieno valore abilitante del Diploma Magistrale?! O
continuerà per la sua strada, come ha dimostrato negli scorsi mesi, eludendo le
interrogazioni parlamentari della scorsa legislatura (On. Ghizzoni, PD, docet)?
Il discorso sul “Diploma Magistra” continua a rimanere un nodo cruciale per la vita di molti
insegnanti della terza fascia di istituto della scuola statale, ma non solo: ricordiamo anche quei docenti che con tale titolo di studio lavorano nella scuola paritaria.
Eppure, lʼarticolo 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l’articolo
15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n 323,
stabiliscono come «(…) il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei
corsi di studio dell’istituto magistrale abilita all’insegnamento nella scuola elementare (…)»
e i«I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto
magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente
l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare ,consentendo
di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e
nella scuola elementare».
La normativa vigente, inoltre, prevede che i diplomati magistrali possano essere assunti anche a tempo indeterminato dalle scuole paritarie. Poiché, ai sensi della legge 62/2000, queste ultime possono avvalersi quasi esclusivamente di personale abilitato, questo ribadisce in modo esplicito e inequivocabile che i diplomati magistrali possiedono il titolo conforme alle richieste normative. Si può così constatare unʼ evidente contraddittorietà con quanto previsto dallʼart. 15, co. 16 del DM 249/2010 e dell’attuale modifica allo stesso che porterà all’istituzione dei TFA speciali, visto che, secondo quanto previsto, tale personale scolastico dovrebbe sottoporsi ad un percorso di formazione iniziale al fine di acquisire un titolo, lʼabilitazione allʼinsegnamento, che hanno già, e accedere quindi alla seconda fascia di istituto che, secondo noi, spetta loro di diritto.
Comʼè possibile allora che, nonostante fonti normative superiori ad un decreto ministeriale
riconoscano ai Diplomati Magistrali pieno diritto allʼinsegnamento nella scuola primaria e
dellʼinfanzia come abilitati, il governo possa continuare a non tenerne conto sia per i TFA ordinari o speciali che siano, sia nella corretta valutazione del titolo nei concorsi pubblici in atto?
Attendiamo con impazienza il testo definitivo del decreto Ministeriale, ben certi che qualora le attese fossero deluse, Adida si impegnerà, come ha sempre fatto, a difendere i
docenti diplomati magistrali. In ogni caso, auspichiamo che la risoluzione della problematica possa essere raggiunta anche senza ricorsi, attraverso il dialogo con le nuove forze politiche in parlamento e con il futuro governo.

Adida