Ove possibile, saranno costituite tutte obbligatoriamente a 18 ore. Dal momento però che è stato introdotto il regolamento sui nuovi ordinamenti, insegnamenti e classi di concorso nelle prime, seconde e terze classi, alcune cattedre potranno rimanere in organico di diritto anche con orario inferiore a 18 (purché con non meno di 15 ore), laddove non è possibile arrivare a 18 in base alle ore previste per ciascun singolo insegnamento (ad es. nel caso di pacchetti di 4 ore per classe, non separabili, e dunque 16 complessive + 2 ore per potenziamento). Cattedre con orario superiore a 18 ore sono
legittime, in via eccezionale, solo al fine di salvaguardare eventuale esubero.
Attribuzione dei nuovi insegnamenti nelle prime, seconde, terze e quarte classi (vedi scheda specifica sul sito)
Neanche per il prossimo anno scolastico 2013-2014 si darà attuazione alle nuove classi di concorso.
Pertanto tutte le ore dei vari insegnamenti previsti nelle prime e seconde classi e nel quadro orario dei nuovi ordinamenti, saranno attribuite alle classi di concorso oggi esistenti e concorreranno, insieme alle ore delle classi successive, alla costituzione di cattedre orario interne alla scuola. La confluenza dei nuovi insegnamenti nelle vecchie classi di concorso è stata definita con le tabelle allegate al Decreto specifico allegato alla bozza di D.I. sugli organici. Laddove un nuovo
insegnamento è riconducibile a più classi di concorso (come già accadeva in passato per le cosiddette “classi di concorso atipiche”), le relative ore concorrono a costituire cattedre interne in una di queste classi di concorso, tenendo conto che va salvaguardata per quanto possibile la titolarità dei docenti della scuola. Pertanto in presenza di più titolari, al fine di salvaguardare la titolarità dei docenti della scuola, nell’attribuzione di queste ore si dovrà tenere conto del maggior
punteggio nell’incrocio tra le specifiche graduatorie interne relative a queste classi di concorso.
– In presenza di classi di concorso “atipiche” sono da salvaguardare i docenti che impartiscono l’insegnamento o il laboratorio presente nell’indirizzo, nell’articolazione, nell’opzione, nonché nel curricolo adottato dalla scuola e non il primo in graduatoria, ma titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente (come già indicato nella nota 3714bis/12).
– Anche al fine di garantire la continuità dei percorsi storicamente presenti nelle singole scuole occorre prestare particolare attenzione alle seguenti situazioni:
o nell’ambito dell’indirizzo Design del Liceo artistico per definire le classi di concorso interessate va fatto riferimento a quelle che si riferiscono ai distinti settori di produzione: metalli, ceramica, tessuto, moda, vetro, legno, arredamento, libro, industria.
o nell’indirizzo Arti figurative va tenuto in considerazione il curricolo adottato: “Scultura” o “Pittura”
o nell’istituto professionale per l’industria ed artigianato va tenuto in considerazione lo specifico settore produttivo
– In assenza di docenti titolari nella scuola in una di queste classi di concorso, tali ore verranno attribuite ad una delle classi di concorso di confluenza, “di concerto” con l’Usp, tenendo conto dell’eventuale sussistenza o meno di esubero, a livello provinciale, in una delle corrispondenti classi di concorso di confluenza. In pratica non si deve creare disponibilità di posto in una delle diverse classi di concorso vecchie che sono state abbinate “transitoriamente” ad un nuovo insegnamento, se c’è esubero a livello provinciale nell’altra classe di concorso. Se non ci fosse neanche a livello provinciale esubero, il Dirigente scolastico provvede ad assegnare queste ore sulla base dei criteri definiti dal Collegio docenti e concordandolo con l’Usp in relazione alla presenza, o meno, in provincia di precari inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (equilibrio e pari opportunità a tutti!).
– Nella cos tituzione delle cattedre vanno privilegiati gli abbinamenti tra mattino e serale o nell’ambito dei vari ordini o sezioni di diverso tipo presenti nella stesso Istituto. Negli altri casi secondo il principio della facile raggiungibilità.
Organici scuola personale docente Anno scolastico 2013/2014
Nella scuola secondaria di secondo grado, come sopra precisato, nulla è innovato per il prossimo anno per quanto riguarda la costituzione delle cattedre per le attuali classi di concorso, ivi compreso l’obbligo alla loro costituzione fino a 18 ore, ove possibile, ed anche in presenza di titolari che dovessero perdere posto (abrogata la norma di salvaguardia). Dal momento però che sono state rinviate ancora di un anno le modifiche ordinamentali, è evidente che non in tutte le discipline sarà
possibile la costituzione di cattedre a 18 ore. Ad esempio non sarà possibile la cattedra a 18 ore laddove il pacchetto orario minimo (e inscindibile) di quella disciplina sulla singola classe è di 4 ore settimanali. In questo caso la cattedra dovrà essere costituita a 16 ore (e non a 20, se non è previsto dall’ordinamento specifico).
Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
– I percorsi triennali per l’acquisizione delle qualifiche sono realizzati dalle regioni.
– Possono essere realizzati dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità
(Vedi linee guida [L. 40/07] e Intesa conferenza unificata del 16 dicembre 2010)
o Offerta sussidiaria integrativa (gli alunni si iscrivono per un indirizzo quinquennale, ma chiedono di acquisire anche la qualifica triennale)
o Offerta sussidiaria complementare (gli alunni si iscrivono direttamente per avere solo la qualifica triennale)
In ogni caso l’organico assegnato alla scuola non è separato e l’assegnazione alle classi IeFP sarà effettuata dal DS sulla base di criteri contrattati.
FLC CGIL