Riportiamo qui uno stralcio della sentenza della Cassazione circa i concedi parentali:
“Il contratto conferisce quindi il diritto alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al “periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 7 comma 1 della legge 1204/71″, il quale, come già rilevato, lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino.
Detto richiamo inequivocabile induce a ritenere quindi che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni . Detta interpretazione non è poi smentita dalle altre disposizioni di cui all’art. 10 del CCNL. Infatti il successivo comma d) prevede l’assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso contemplato dall’art. 7 comma 4 della legge 1204/71, ossia al caso di malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza
retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo, per malattie del bambino….”
e quindi, chi intenda sollevare una controversia sulla questione, potrà chiedere all’Amministrazione di svolgere il tentativo di conciliazione, facendo leva sulle chiare affermazione dell’Ordinanza 3606/2012.