Supplenze – ATTENZIONE non rispondere al telefono e alla mail può costar caro
L’aspirante a supplenza, che non risponde al telefono indicato nella domanda ai fini delle convocazioni e non risponde nemmeno alle e-mail e agli sms inviati dalle scuole, perde il diritto alle supplenze per le quali sia stato inutilmente contattato.
Lo ha stabilito il Tribunale di Lanusei con una sentenza depositata il 9 ottobre scorso (76). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, fa luce sulla questione delle convocazioni delle scuole ai fini delle supplenze temporanee.
Convocazioni per le quali la normativa di settore non prevede termini perentori. E soprattutto non prevede una puntuale disciplina delle sanzioni da applicare agli aspiranti che la scuola abbia tentato inutilmente di contattare. L’art. 12 del decreto interministeriale 62/2001, infatti, si limita a prevedere che «la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita». E dunque, fa riferimento solo ai casi in cui vi sia la prova che la convocazione sia pervenuta al destinatario, ma quest’ultimo non abbia risposto alla proposta. Nulla è previsto, invece, nei casi in cui la scuola abbia tentato senza esito di mettersi in contatto telefonico con l’aspirante. Ipotesi , questa, che si verifica quando, per esempio, il collegamento internet non funziona.
A questo proposito il Tribunale di Lanusei ha anzitutto chiarito che i tempi per rispondere alla proposta devono essere fissati dal dirigente scolastico secondo i principi di buona fede e correttezza «attribuendo agli interessati un termine congruo per manifestare la disponibilità in relazione alle esigenze di servizio».
E un termine di 4 ore è da considerarsi congruo se la supplenza deve avere inizio nello stesso giorno della convocazione e la durata non si protrae oltre i 29 giorni. Dopo di che ha spiegato che anche il comportamento dell’aspirante deve essere informato a correttezza e buona fede. E per fare ciò è necessario rendersi sempre reperibile.
Antimo Di Geronimo ItaliaOggi