I TFA SPECIALI: da promessa di soluzione ad ennesimo attacco ai docenti di III fascia (ADIDA)
Non mancano che poche ore all’attesa convocazione della VII Commissione della Camera dei Deputati, un passaggio di consultazione che permetterà, forse, ai TFA speciali, quelli riservati ai docenti con servizio, di partire in questo anno accademico. Migliaia di docenti li stanno aspettando, parcheggiati da anni nelle graduatorie d’istituto, dalle quali, in maniera capillare, programmata, diffusa, sono stati assunti a tempo indeterminato per garantire che il sistema scolastico italiano fosse degno di questo nome. Ma è davvero l’agognata soluzione alla loro precarietà deliberatamente scelta dal MIUR e dai “conti” dello Stato? Vergognose e mistificanti, infatti, sono le precisazioni e le accuse di incompetenza e di “irregolarità” che sono state rivolte ai docenti destinatari del provvedimento in esame, secondo le quali – e vi è traccia di questo anche nei parei degli Organi consultivi – i docenti che potrebbero frequentare questi TFA speciali sarebbero incompetenti, impreparati, non idonei all’insegnamento. Niente di più falso, sono pessime argomentazioni che nascondono le gravi responsabilità che l’Amministrazione centrale e i governi dell’ultimo decennio hanno nell’aver creato sacche di precariato che “non poteva”, suo malgrado essere stabilizzato. “Non abilitati” sono detti, oltre 40.000 docenti assunti dalle graduatorie d’istituto, un numero importante, gonfiato o compresso a seconda degli usi. E in questa vicenda, quella dei TFA speciali, proprio il numero dei potenziali destinatari è stato il deterrente che ha impedito una valutazione onesta e lucida del loro problema, ovvero quello del riconoscimento formale della professionalità di docente. Già è stato assurdo contemplare docenti “di fatto” nel Decreto per la formazione iniziale dei docenti (DM 249/2010). Ancora più assurdo, pensare di usare docenti per anni, valutarne i titoli e inserirli in una graduatoria di merito, e disconoscerne a posteriori i titoli d’accesso alle graduatorie stesse, le competenze disciplinari e le capacità professionali. Ricordiamo che le stesse classi di concorso (per semplificare, le discipline o le materie d’insegnamento) sono disegnate sul percorso di laurea non su quello abilitante, come dimostra il fatto che, per poter spendere un titolo di studio ai fini dell’insegnamento, questo deve essere stato conseguito sostenendo determinati esami, i titoli di studio che danno accesso alle suddette graduatorie non soltanto sono tuttora validi per l’accesso ai concorsi per l’immissione in ruolo (il bando dell’ultimo concorso lo dimostra chiaramente. In più, va precisato che, differentemente da quanto si legge negli atti relativi alla proposta di istituire i TFA speciali, non è affatto vero che l’abilitazione dia accesso all’insegnamento, ma alla stabilizzazione, cioè agli incarichi a tempo indeterminato. Sbagliata è anche l’interpretazione della normativa presa a riferimento per l’istituzione dei suddetti TFA speciali, la citata normativa 2005/36 CE e 2006/100 CE, relativa rispettivamente al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla libera circolazione delle persone all’interno degli stati membri, riconosciute dall’Italia col d.lgs 9 novembre 2007, n. 206, che prevede, come peraltro ricordato nella relazione illustrativa, che una anzianità di servizio di almeno tre anni sia equivalente al titolo di formazione o qualificazione professionale. Perché, allora, a chi vanta questa anzianità non viene riconosciuta l’abilitazione e lo si obbliga a seguire nuovamente un percorso formativo contraddicendo la normativa europea citata? Allo stesso modo, non è accettabile che l’esame finale previsto per i TFA speciali debba rimodulato rispetto ai TFA ordinari per la verifica della padronanza delle discipline, quando la stessa relazione afferma, commentando il comma 1-quater dell’art. 4, che l’iscrizione ai percorsi “non necessiti del superamento di prove di accesso, in considerazione del fatto che gli aspiranti hanno già dato prova, attraverso il servizio prestato, di possedere la competenza disciplinare che la medesima prova deve accertare”. In ultimo, non in ordine di importanza, la proposta di modifica ribadisce esplicitamente una seria problematica già emersa con l’introduzione dei TFA, istituiti anche per i diplomati magistrali che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e mai abrogata, sono in tutto e per tutto abilitati. L’associazione Adida, per lungo tempo l’unica a difendere anche legalmente il valore di questo titolo, ha posto all’attenzione di tutte le autorità competenti e del Parlamento, più volte questa problematica, che rimane tutt’ora irrisolta e senza che nessuno abbia risposto in modo esaustivo sul perché di questa negazione. Perché tale categoria di docenti dovrebbe pagare profumatamente corsi universitari per ottenere un titolo che già possiede e che non migliorerebbe in nessun caso la propria posizione rispetto al reclutamento ed alla stabilizzazione? Si ricorda, infatti, che tutt’ora manca una legge di reclutamento che contempli gli abilitati dei TFA e che tutti i nuovi abilitati rischiano, allo stato attuale, di rimanere confinati nello stesso limbo per ora popolato solo dai docenti di III fascia. E meno male che, nelle premesse dei MIUR a tutti gli splendidi provvedimenti che ha emanato, la sconfitta del precariato è sempre stata al primo posto!
Valeria Bruccola, Direttivo nazionale Adida, (candidata di Rivoluzione civile alle elezioni politiche e alle regionali del Lazio a Roma a Viterbo)