Si svolgeranno domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013 le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. I decreti del Presidente della Repubblica, con cui vengono sciolti il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e convocati i comizi elettorali, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 299 del 24 dicembre 2012.
Per gli stessi giorni, il prefetto di Milano e il prefetto di Campobasso hanno convocato i comizi elettorali per le elezioni degli organi delle Regioni Lombardia e Molise. Il presidente della regione Lazio, infine, ha convocato i comizi in contemporaneità con lo svolgimento delle elezioni amministrative.
Le operazioni di votazione, quindi, si svolgeranno su tutto il territorio nazionale:
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domenica 24 febbraio e lunedi 25 febbraio Politiche
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domenica 10 marzo eventuale ballottaggio(Amministrative regioni Lombardia, Molise, Lazio)
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Come di consueto proponiamo le norme che regolano gli istituti dei permessi per il personale che si candida, per il personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, per il personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio.
Personale che si candida – Permessi
La Circolare Ministeriale n. 180 del 9 maggio 1996 precisa in merito che:
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il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, in occasione di una consultazione generale, partecipi come candidato alla relativa campagna elettorale può fruire dei tre giorni di permesso retribuito e (per i docenti) dei sei giorni di ferie previsti dal CCNL (artt. 15, comma 2, e 13, comma 9, del CCNL del 29 novembre 2007);
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il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività educative può utilizzare i sei giorni di permesso non retribuiti previsti dal CCNL (articolo 19, comma 7, del CCNL del 29 novembre 2007);
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lo stesso personale può comunque fruire di un periodo di aspettativa per motivi personali (ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 29 novembre 2007).
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Personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali
La Circolare Ministeriale n. 132 del 29.4.1992 riporta i testi integrali di alcune note del Ministero del Tesoro dalle quali si evince che i dipendenti civili dello stato, impegnati in operazioni elettorali, hanno diritto al riposo compensativo:
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per la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 6 giorni;
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per il sabato e la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 5 giorni.
E’ esclusa qualsiasi possibilità di opzione per il pagamento di specifiche quote retributive.
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Personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio
La Circolare Ministeriale n. 90 del 25.3.1992 precisa in merito:
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il permesso retribuito e il trattamento economico di missione spetta soltanto al personale civile e militare dello Stato che, avendo stabilito la propria residenza nella località sede di servizio nei termini fissati dall’art. 13 del D.P.R. 223/89 (entro 20 giorni dalla data di avvenuto trasferimento o prima assegnazione) non abbia ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali nella nuova sede di servizio;
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nell’eventualità di cui sopra, i limiti temporali per il viaggio di andata e ritorno sono stabiliti in n. 1 giorni per località distanti da 350 a 700 chilometri e in 2 giorni per distanze superiori a Km 700 o per spostamenti da isole (esclusa la Sicilia) verso altre località del territorio nazionale (compresa la Sicilia).