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TFA Speciale – Fra 30 giorni il decreto, ecco come saranno strutturati i corsi

Via libera del Consiglio di stato al regolamento sui tirocini formativi attivi (Tfa).

Il placet definitivo di palazzo Spada è arrivato il 16 gennaio scorso (109/2013 reperibile sul sito: www.giustizia-amministrativa. E fa seguito a un parere interlocutorio emesso dalla stessa sezione consultiva del Consiglio di stato il 6 dicembre scorso (5359). Adesso la palla passa alle commissioni parlamentari, che hanno 30 giorni per dare il loro parere obbligatorio. E poi il ministero dell’istruzione potrà procedere all’emanazione del provvedimento.
Che reca anche le disposizioni relative ai cosiddetti Tfa speciali: una sorta di corsia preferenziale che consentirà ai precari storici, che non hanno l’abilitazione, di  conseguirla senza passare per le forche caudine della preselezione. La deroga prevista dal nuovo regolamento dispone che fino al 2014/2015 le università, i conservatori e le accademie potranno istituire ed attivare percorsi formativi speciali finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. E i Tfa speciali saranno destinati ai precari non abilitati che abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio (incluso il servizio sul sostegno) in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale.
Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso sarà ritenuto valido solo se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.
I precari che hanno prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso dovranno optare per una sola di esse. Fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni con i percorsi ordinari. Ai fini del raggiungimento del triennio di servizio necessario per essere ammessi ai Tfa speciali è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Il triennio di servizio potrà essere raggiunto anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, nelle paritarie e nei centri di formazione professionale. Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è prevista una deroga: i servizi prestati nella scuola dell’infanzia valgono anche ai fini del Tfa speciali nella primaria e viceversa.
Fermo restando che l’aspirante ha l’obbligo di optare per il percorso relativo alla scuola dell’infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.
In ogni caso, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non è necessario il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi sarà ritenuta incompatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i Tfa ordinari.
I corsisti che frequenteranno i Tfa speciali saranno esentati dal tirocinio in senso stretto: il conseguimento del triennio di servizio, requisito di ingresso, sarà riconosciuto equivalente e comporterà 19 crediti formativi, già in partenza, che corrispondono, appunto, ai Cfu del tirocinio in senso stretto. I corsi, dunque, si svilupperanno nell’ordine dei 41 Cfu residui, suddivisi tra i vari tracciati epistemici così come segue: 15 Cfu per didattica generale e speciale; 18 Cfu per didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso; 3 Cfu per i laboratori di tecnologie didattiche; 5 Cfu per l’elaborato finale. I titoli abilitanti che saranno conseguiti al termine dei Tfa speciali e ordinari non consentiranno l’ingresso nelle graduatorie a esaurimento, saranno validi per la II fascia delle graduatorie di istituto e per accedere ai concorsi a cattedra.

ItaliaOggi

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