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Nuove professioni – Oggi nasce il meccatronico!

Entra in vigore la legge 224/2012, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 21 dicembre 2012, con la quale, in sostituzione dell’attività di meccanico ed elettrauto già a suo tempo previste, ne viene individuata una nuova, più idonea a soddisfare la nuova domanda tecnica La legge di fi ne anno va a modifi care, infatti, la normativa introdotta più di vent’anni fa (legge 122/1992), al fi ne di aumentare la sicurezza nella circolazione stradale ma anche per qualifi care i servizi resi dalle imprese di autoriparazione alle quali, allora, il legislatore aveva fatto rientrare, oltre alle già indicate attività di meccanica e di elettrauto, anche quella di carrozziere e di gommista.
In sostanza, l’evoluzione tecnologica dei veicoli, dalla legge originaria del 1992 in poi, ha determinato un intreccio  progressivo e sempre più intenso tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli.
Gli impianti e le dotazioni elettriche, in pratica, non hanno più funzioni prevalentemente autonome (accensione, illuminazione eccetera), ma molto spesso sono direttamente connesse al funzionamento delle parti motoristiche e meccaniche, ovvero ne assicurano il monitoraggio. Ma stando così le cose, precisa la relazione di accompagnamento al progetto di legge, «risulta inimmaginabile, oggi, lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e su parti meccaniche senza la contemporanea verifi ca delle connessioni con la parte elettrica e viceversa». È venuta meno, quindi, la possibilità di tenere separate, se non per interventi minori, l’attività di meccanicomotorista da quella di elettrauto che, ai fi ni dell’esercizio legittimo dell’attività, devono dimostrare di possedere specifici requisiti  professionali. Parte da questa esigenza, quindi, la necessità di rideterminare il percorso formativo per l’ottenimento della qualifi ca del titolare dell’impresa artigiana o del
direttore tecnico. Nell’articolo 2 della legge 224/2012, pertanto, tenuto conto che la formazione professionale rientra nelle competenze delle regioni, è stato previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e quindi entro il 5 luglio prossimo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali prescritti per l’ottenimento della qualifi cazione, previa defi nizione dei livelli minimi comuni,
mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Via ItaliaOggi

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