Legge di Stabilità- ATTENZIONE – Ecco come cambiano le ferie del personale docente
Il 29 dicembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 la legge di stabilità 2013 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.
Per quanto attiene la fruizione delle ferie del personale docente, l’art. 1, comma 54 ha espressamente previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”
Il comma 55 ha invece aggiunto un ultimo periodo al comma 8 dell’art. 5, del decreto-legge 95/2012 che prevedeva che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, omissis, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta’.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu’ favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e’ fonte di responsabilita’ disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita’ didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e’ consentito al personale in questione di fruire delle ferie
Pertanto ne consegue che a decorrere dall’entrata in vigore della norma, e cioè dal 1° gennaio 2013, per i giorni di sospensione delle lezioni, fermo restando che il Dirigente scolastico non ha la facoltà di collocare d’ufficio in ferie il personale e che il personale a sua volta non ha alcun obbligo di chiedere le ferie, i giorni non fruiti durante un eventuale periodo di sospensione delle lezioni, compreso nell’ambito del rapporto di lavoro in atto, verranno comunque detratti dal numero complessivo dei giorni maturati e pertanto non saranno pagati.
Ovviamente quanto sopra vale anche per il personale ATA supplente che come da disposizioni contrattuali non è vincolato alla fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.