attualità

Frequenza ai corsi di formazione sulla sicurezza – Facciamo chiarezza

OBBLIGATORIETA’ FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA
• COSA PREVEDE IL CCNL PER LA FORMAZIONE?

Bisogna, innanzi tutto, precisare il significato del termine formazione e aggiornamento e, quindi, partire dal Testo Unico (D.lgs. 297/1994) che all’articolo 395 – Funzione docente- così recita: “i docenti curano il proprio aggiornamento culturale e professionale” poi si passa agli articoli 63-71 del capo VI ( La formazione) del CCNL che stabiliscono quanto segue:
ART. 63 comma 2. “…In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti…”
ART. 64 Comma 1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce UN DIRITTO per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Comma 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.
Comma 12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
ART. 66 Comma 1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del Pof, considerando anche esigenze ed opzioni individuali .
La formazione e l’aggiornamento a cui fanno riferimento gli art. 29 e gli art. 63, 64, 65, 66 del CCNL rappresentano l’insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente cioè si riferiscono a tutte quelle attività funzionali alla piena realizzazione delle proprie professionalità riferite alla docenza: conoscenze e competenze disciplinari, aggiornamento sui contenuti di insegnamento, apprendimento di metodologie di insegnamento e di nuove tecnologie da usare nello svolgimento delle attività didattiche ecc. Quindi, come si evince dall’art. 64 si tratta di un vero e proprio diritto alla formazione in capo ai docenti e l’amministrazione è “tenuta a fornire, strumenti, risorse e opportunità che possano garantire la formazione in servizio” (art. 63 CCNL).
La formazione sulla sicurezza, invece, esula dalla nozione di formazione nel senso sopra delineato, poiché rientra nella materia della tutela della salute nell’ambiente di lavoro ed infatti è disciplinata dagli articoli 72-76 del CCNL. Ciò vuol dire che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza NON RIENTRA nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale e professionale dell’insegnante cioè nelle attività funzionali all’insegnamento, ma è diretta, COME PER UN QUALSIASI ALTRO LAVORATORE, A PREVENIRE I RISCHI DI INFORTUNIO O MALATTIA CORRELATI ALL’AMBIENTE DI LAVORO.
IL CCNL NON DISCIPLINA le modalità di svolgimento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori pertanto si deve applicare quanto previsto nell’art. 76 (Tutela della salute nell’ambiente di lavoro capo VII del CCNL) secondo il quale “per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. n. 626/1994, al D. lgs. n. 242/1996, al CCNQ del 7 maggio 1996 ed alla legislazione in materia di salute e sicurezza”.
La formazione dei dipendenti in materia di sicurezza trova quindi la sua fonte normativa direttamente nell’art. 22 comma sesto del D.lgs. 626/94 che ora corrisponde esattamente al comma 12 dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008. Infatti le altre fonti normative e collettive non si occupano in maniera esplicita di tale attività formativa.
Pertanto si deve ritenere che il datore di lavoro pubblico è tenuto, secondo espressa disposizione di legge, a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore.
LA FORMAZIONE DI UN QUALSIASI LAVORATORE SULLA SICUREZZA è prevista dal già citato D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
L’art. 20 comma 2 lettera h recita: “I lavoratori devono in particolare: partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”
L’art. 37 comma 12 che testualmente recita: “ La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organi paritetici di cui all’art. 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
Sempre il suddetto D.lgs. al comma 2 dell’art. 37 stabilisce che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Tale accordo Stato Regioni è stato emanato il 21 dicembre 2011 e
disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché l’aggiornamento, dei lavoratori. Tale accordo individua l’istruzione come macrocategoria di rischio medio e nelle disposizioni transitorie prevede che i datori di lavoro sono tenuti ad avviare ai corsi di formazione in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del suddetto accordo (norme transitorie art. 10 dell’Allegato A del suddetto accordo).
• QUALI PROBLEMI SORGONO DALLA DISAMINA DELLE NORME? COME SI CONCILIA QUANTO STABILITO DAL CCNL del comparto Scuola CON QUANTO PREVISTO DAL D.lgs. n. 81?
LA PARTICOLARITA’ dell’orario di lavoro dei docenti come si concilia con il fatto che i corsi devono essere effettuati durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri per il lavoratore?
In tutti gli altri settori il problema è facilmente risolvibile mentre per il settore dell’istruzione la questione è particolare. Il CCNL 2006/2009 non disciplina le modalità di svolgimento della formazione sulla sicurezza nei confronti dei lavoratori ma all’art. 76 fa riferimento alla normativa che afferma che la formazione sulla sicurezza deve essere svolta nell’orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore ( art. 76 del CCNL: “per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. n. 626/1994, al D. lgs. n. 242/1996, al CCNQ del 7 maggio 1996 ed alla legislazione in materia di salute e sicurezza). Come già detto il D.lgs n. 626/1994 è stato ripreso, modificato e inglobato nel D.lgs. 81/2008.
Durante la sospensione delle lezioni il personale docente non è in servizio tranne che per quelle attività che siano state debitamente programmate ed inserite nel Piano annuale delle attività.
Quindi, il problema è che il D.lgs. 81/2008 afferma che la formazione sulla sicurezza è obbligatoria e deve essere fatta in orario di lavoro e senza oneri ma ciò per i docenti non è mai stato chiarito come disciplinarlo e allora accade che i DS interpretano, senza tener conto delle norme contrattuali, la questione nei modi più disparati:
1) Ci sono DS che organizzano corsi sulla sicurezza in orario pomeridiano sostenendo che sono obbligatori citando addirittura la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1425 del 23 marzo 2007 ma tale sentenza si riferisce ad una fattispecie diversa dalla situazione attuale in quanto :
a) si riferisce a un ricorso del 1998 e il CCNL (1994-1997) era completamente diverso da quello vigente in quanto all’art. 27 prevedeva che per il passaggio alle posizioni retributive successive il docente doveva frequentare, entro un determinato periodo, attività formative per un numero di ore complessivo non inferiore a cento  b) anche in quel caso si parlava di attività di formazione e aggiornamento funzionali all’insegnamento cioè attività volte alla piena realizzazione e sviluppo della professione docente e non alla tutela della salute e della sicurezza del luogo di lavoro. Questa scelta viola apertamente il comma 12 dell’art. 37 del Dlgs. 81/2008 perché tali corsi non rientrano nell’orario di lavoro del personale docente e a questo proposito bisognerebbe leggere la sentenza del tribunale di Verona del 20/01/2011 n. 4611 che ha cominciato a fare chiarezza sulla questione:
un DS è stato condannato al pagamento delle ore di formazione perché fatte fuori dall’orario di lavoro. Il DS in questione è stato condannato a pagare non solo le spese processuali ma anche la retribuzione dei docenti che erano stati obbligati a partecipare a un corso di formazione di Pronto Soccorso della durata totale di 12 ore nel pomeriggio. Nella sentenza si afferma che la formazione della fattispecie (corso di pronto soccorso) esula dalla nozione di formazione come attività funzionale all’insegnamento cioè attività diretta ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente (art. 63-71 del CCNL) ma rientra invece nella materia della tutela della salute nell’ambiente di lavoro, disciplinata dagli articoli 72-76 del CCNL. Ciò vuol dire che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza NON RIENTRA nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale e professionale dell’insegnante, ma è diretta INVECE, COME PER UN QUALSIASI ALTRO LAVORATORE, A PREVENIRE I RISCHI DI INFORTUNIO O MALATTIA CORRELATI ALL’AMBIENTE DI LAVORO.
La sentenza continua affermando: “nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, il corso di formazione è stato tenuto al di fuori dell’orario di insegnamento e l’amministrazione non ha allegato che le ore dedicate a tale attività siano da imputare (o siano state imputate) a quelle riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato all’insegnamento pertanto le ore in cui i ricorrenti sono stati impegnati nelle attività di formazione devono in conclusione qualificarsi COME VERE E PROPRIE ORE DI LAVORO AGGIUNTIVE A QUELLE CONTRATTUALMENTE PREVISTE E COME TALI DEVONO ESSERE RETRIBUITE. Poiché non vi è una previsione contrattuale e normativa che disciplini espressamente la modalità di retribuzione delle ore in esame, appare condivisibile il criterio proposto dalla parte ricorrente, secondo il quale può essere assunto come parametro l’importo del compenso orario gabellare previsto dal CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento”.
2) Ci sono DS che hanno organizzato corsi sulla sicurezza addirittura nel periodo di sospensione delle lezioni dicembre-gennaio (vacanze natalizie) dell’anno scorso sostenendo che i docenti sono in servizio anche se non ci sono le lezioni violando apertamente quanto stabilito dai già citati articoli art. 28, 29 del CCNL sia da quanto stabilito dal già citato comma 12 dell’art. 37 del D.lgs 81/2008 (“ La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organi paritetici di cui all’art. 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”) e quindi anche in questo caso, in base alla sentenza citata, si tratta di attività aggiuntive a quelle contrattualmente previste e come tali devono essere retribuite.
3) Ci sono DS che inseriscono le ore dei corsi di formazione sulla sicurezza nelle attività collegiali riguardanti tutti i docenti previste dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 29 (Attività funzionali all’insegnamento) del CCNL ma anche questa scelta è una forzatura per due motivi:
– nel citato comma si parla di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali MA NON di formazione sulla sicurezza che come è già stato evidenziato essa riguarda la Tutela della salute nell’ambiente di lavoro che viene disciplinata dagli articoli del Capo II del CCNL (i già citati art. 72-76) e non la formazione per la piena realizzazione e sviluppo della professionalità del docente cioè l’insegnamento;
– nel comma 1 dell’art. 29 compare la parola aggiornamento e formazione ma ovviamente , come è già stato detto in precedenza, in questo comma ci si riferisce alla formazione e aggiornamento intesa come attività funzionale all’insegnamento cioè volta alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità come viene poi chiaramente ribadito negli art. 63 e 64 del Capo VI (La formazione) del CCNL e che deve essere deliberata dal Collegio dei docenti con il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione e deve tener conto anche di esigenze e opzioni individuali e NON ci si riferisce alla formazione sulla sicurezza che invece riguarda la
Tutela della salute nell’ambiente di lavoro di ogni lavoratore.
• PERTANTO COME AGIRE?
Si può inviare al Ds un atto di rimostranza e se l’ordine di servizio verrà reiterato oltre alla riserva di procedere per via sindacale e/o giurisdizionale si potrà chiedere il pagamento delle ore in base a quanto stabilito dalla sentenza di Verona perché trattasi di attività aggiuntive da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro

  • Scarica sentenza di Verona
  • Scarica atto di rimostranza

COBAS – SCUOLA