Cliccando il link del MAE troverete, in allegato, il “file zip” contenente sia l’Ordinanza Ministeriale n. 5300/2012 (che disciplina la riformulazione e l’aggiornamento delle graduatorie per la destinazione all’estero del personale docente ed a.t.a.) sia gli elenchi (pubblicati lo scorso 14 dicembre) dei candidati che hanno superato le prove di accertamento linguistico ex Decreto Interministeriale 4377 del 7.10.2011.
Il testo dell’Ordinanza è comprensivo dei seguenti allegati:
- domanda di inclusione – mod. 1
- domanda di inclusione – mod. 2
- allegato A
- modulo B1
- modulo B2
- allegato 1
- allegato 2
- allegato 3
- allegato 4
Segnaliamo, di seguito, i contenuti più rilevanti dell’O.M. 5300/12.
Art. 2
Si specifica che i requisiti per l’inserimento nelle graduatorie sono i seguenti:
- Aver superato il periodo di prova in territorio metropolitano e aver svolto almeno un anno di effettivo servizio nello stesso posto, classe di concorso o qualifica corrispondente alla graduatoria nella quale si chiede l’inserimento.
- Aver superato una o entrambe le prove di accertamento linguistico indette con D.I. 4747/2006 o con l’D.I. 4377/2011. L’interessato che abbia partecipato a tutte e due le selezioni potrà chiedere di essere inserito con il miglior punteggio conseguito. Qualora non esprimesse tale scelta l’inserimento avverrebbe con il punteggio conseguito nelle prove 2011.
- Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato che abbia prestato servizio all’estero con un mandato della durata di sette anni scolastici o con un mandato della durata di cinque anni scolastici e sia in possesso dei requisiti richiesti dalla presente Ordinanza può essere nominato solamente fino al completamento dei nove anni scolastici e comunque non oltre i nove anni complessivi all’estero. Nel caso in cui il servizio del personale docente ed ATA sia stato interrotto per restituzione anticipata a domanda ai ruoli metropolitani anteriormente all’entrata in vigore della Legge 10/2011 (27 febbraio 2011) o per soppressione della sede, l’eventuale nomina successiva è conferita in un unico mandato fino al completamento del novennio.
Art. 3
- Oltre ai docenti di materie letterarie, anche i docenti di lingua straniera possono chiedere l’inserimento nelle graduatorie dei Lettori, codice funzione LET 034 e nelle graduatorie per l’insegnamento dell’italiano nei corsi di lingua e cultura italiana (SCC), codice funzione 003, alle condizioni indicate dal presente articolo.
- I docenti appartenenti alla classe di concorso A345 – lingua straniera – inglese – e i docenti appartenenti alla classe di concorso A346 – lingua e civiltà straniera – inglese – possono presentare domanda rispettivamente: per il codice funzione 007 (insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie di primo grado) e per il codice funzione 012 – insegnamento della lingua e civiltà straniera inglese – nelle scuole secondarie di secondo grado.
Si precisa che i titoli dichiarati ai fini della valutazione debbono essere autocertificati, indicando tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 5
La domanda di inclusione nelle graduatorie, corredata dagli appositi moduli debitamente compilati sotto la propria personale responsabilità firmati in ogni pagina, unitamente alle autocertificazioni, deve essere spedita per raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero degli Affari Esteri, D.G.S.P. Ufficio V, Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma (a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. n. 99 IV Serie Speciale avvenuta in data odierna (18 dicembre 2012).
Il termine pertanto scadrà improrogabilmente il 17 gennaio 2013.
Art. 6
- I titoli da valutare debbono essere conseguiti entro il 7 novembre 2011, data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove di accertamento linguistico (D.I. n. 4377/2011). I titoli conseguiti dopo tale data non sono presi in considerazione.
- Non sono accolte le domande presentate fuori termine o prive della firma.
Art. 7
Non ha titolo a chiedere di essere inserito nelle graduatorie il personale docente ed ATA che:
- sia in possesso di un titolo di accertamento linguistico conseguito anteriormente all’anno 2006;
- abbia prestato servizio in qualità di personale a tempo indeterminato a qualsiasi titolo all’estero per 9 o più anni scolastici anche se in più aree linguistiche e in differenti codici funzione;
- sia incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non abbia ottenuto la riabilitazione;
- sia stato restituito ai ruoli metropolitani ai sensi degli articoli 117 e/o 120 del CCNL/2007 per esigenze dell’Amministrazione metropolitana, per accertata incompatibilità o inidoneità;
- chieda di essere inserito nelle graduatorie per l’insegnamento nelle Scuole Europee, avendo già prestato servizio nelle stesse per un periodo di nove anni;
- abbia richiesto la restituzione ai ruoli metropolitani a domanda successivamente all’entrata in vigore della Legge 10/2011 (27 febbraio 2011);
- non appartenga a posto, classe di concorso o qualifica corrispondente a quello richiesto per l’accertamento delle prove linguistiche. Fanno eccezione i docenti di lingua straniera che presentano domanda per i lettorati codice funzione Let 034 i quali possono essere ugualmente nominati anche se transitati dalle classi di concorso A245, A345, A445, A545, alle classi di concorso A246, A346, A446, A546 o viceversa e i docenti di materie letterarie transitati da una delle seguenti classi di concorso ad altra dello stesso gruppo (A043, A050, A051, A052), purché abbiano superato il prescritto periodo di prova, in quanto tutte le classi di concorso sunnominate sono comprese nel codice funzione Let 034.
Art. 8
L’articolo prevede che siano depennati dalle graduatorie per la destinazione all’estero
- Coloro che all’atto della nomina non risultino più appartenenti al personale statale di ruolo, ovvero non si trovino nel ruolo, classe di concorso, posto o qualifica corrispondente al codice funzione con il quale è stato inserito nella relativa graduatoria (D.I. n. 4377/2011 art. 2), ad eccezione dei docenti di lingua straniera (vedi Art. 7).
- Coloro che abbiano prestato servizio all’estero per un periodo uguale o superiore a nove anni.
- Coloro che abbiano presentato dichiarazioni che risultino non corrispondenti al vero dopo idonei controlli anche a campione che l’Amministrazione può effettuare in qualunque momento, anche successivamente all’inserimento nelle graduatorie o alla destinazione all’estero.
Art. 10
Si precisa che:
- Il titolo di accertamento della conoscenza della lingua straniera conserva la validità per nove anni scolastici. Pertanto, i titoli di accertamento ottenuti con le prove svolte negli anni antecedenti al 2006 non sono più validi.
- Il titolo conseguito ai sensi del D.I. n. 4747/2006 ha validità a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008, quello conseguito ai sensi del D.I. n. 4377/2011 dall’anno scolastico 2013-2014. Qualora i nove anni di validità del titolo scadano nel corso del triennio di invariabilità della graduatoria, l’aspirante è mantenuto in quest’ultima fino alla successiva selezione.
- Nel caso in cui una delle graduatorie di cui alla presente Ordinanza si esaurisca, si applica quanto disposto dall’art. 115 del CCNL/2007 (si potrà attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche o potranno essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del triennio limitatamente ai codici funzione richiesti). In caso di esaurimento di graduatorie, sono considerati nominabili anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.
- Avverso gli atti di riformulazione e aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. (Foro competente per ogni vertenza è quello di Roma).