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Concorso e permessi – Assenza per partecipazione prove concorsuali, ecco la normativa

A seguito di diverse segnalazioni ricevute riguardo alla possibilità del personale a tempo determinato di assentarsi per partecipare alle prove preselettive del concorso, riteniamo utile fare chiarezza sull’argomento.
A tal proposito si consideri che l’art. 19, comma 7, del CCNL del comparto scuola prevede che “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi ed esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2”.
Riteniamo tuttavia che il personale di cui trattasi, in occasione dello svolgimento delle prove preselettive, in aggiunta ai permessi ex art. 19, possa anche legittimamente chiedere di fruire di un giorno di ferie.
L’art. 19, primo comma, infatti, prevede che “al personale assunto a tempo determinato, si applicano, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato” e che pertanto in base a tale espresso richiamo, al personale a tempo determinato si applica quanto previsto dall’art. 13, comma 9 per cui nei periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività didattica “la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La fruibilità dei predetti giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.”
In base al dettato normativo risulta chiaro che nel caso in cui il dirigente scolastico verifichi la concreta possibilità di sostituire il personale a tempo determinato con personale in servizio nella sede o adottando soluzioni che comunque non comportino oneri aggiuntivi, potrà consentire la fruizione del giorno di ferie.

Liborio Butera:
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