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SUPERVALUTAZIONE SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO

Al personale che presta servizio, di ruolo e non di ruolo, nelle scuole ed altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero spetta la supervalutazione del servizio ai fini pensionistici.

Infatti il DPR 1092/1973, “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, al Capo III, Aumenti nel computo dei servizi, all’art. 24, rubricato “Servizi scolastici”, prevede che Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero.
Il Dlgs 297/1994, all’art. 673, rubricato “Valutazione del servizio prestato all’estero”, riprende lo stesso concetto ribadendo che “Il servizio stesso e’ valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d’un terzo per gli anni successivi”

Si precisa che l’ulteriore beneficio previsto dall’art. 23 del DPR 1092/1973 per il personale dell’Amministrazione degli Affari esteri in missione presso le sedi disagiate non è applicabile al personale della scuola in quanto il “personale in missione” è quello dipendente dell’Amministrazione degli affari esteri, mentre il personale della scuola che presta servizio all’estero dipendente quindi dal MIUR, non è in missione ma “collocato fuori ruolo”.

Cisl-Scuola