I permessi previsti dalla legge 104 per i disabili gravi sono cumulabili con quelli per l’assistenza ad altro portatore di handicap grave: 3 giorni + 3 giorni per ogni mese. E’ quanto si evince da una nota della funzione pubblica emanata il 5 novembre scorso (44274). Il dipartimento ha fatto presente che, di solito, la fruizione dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, avviene nella medesima giornata. E quindi, il disabile grave fruisce contemporaneamente sia del permesso per se stesso che quello per assistere l’altro portatore di handicap grave. Ma può succedere che la fruizione dell’assenza sia necessitata dallo svolgimento di attività per conto dell’altro disabile, senza che esse avvengano in presenza del disabile medesimo.
Di qui la liceità del cumulo. Va detto subito che palazzo Vidoni ha menzionato questo caso solo a titolo esemplifi cativo. Pertanto, esso non va inteso in senso tassativo. Tanto più che la casistica in cui potrebbe giustifi carsi il cumulo è molto ampia e «una limitazione da questo punto di vista diffi cilmente potrebbe giustifi carsi in base alla legge». Dunque, il dipartimento ha preso atto che non sussistono elementi giuridicamente validi per impedire il cumulo dei permessi.
ItaliaOggi
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So che le novità del 2012 impediscono il cumulo di assistenza tra parenti di primo e terzo grado.Non sarebbe buona cosa permettere anche il cumulo per assistere due disabili, anche se uno è di terzo grado? La solidariatà familiare non si misura per gradi, ma per bisogni effettivi. Come si può accettare una normativa che in caso di assistenza ad un disabile di terzo grado imponga di scegliere tra lui e un altro parente, nel caso sfortunato in cui subentri un'altra ipotesi di disabilità?