ITP: una categoria di docenti martoriata di Giorgio Mottola (Responsabile Nazionale Settore Scuola di FLI)
Il decreto legislativo 1277/48 introduce nel Comparto Istruzione italiano il profilo dell’ Insegnante Tecnico Pratico (ITP) il cui titolo di accesso all’insegnamento è il Diploma quinquennale;.
Ai sensi dell’art.5 della Legge 124 del 1999 viene riconosciuta al profilo dell’ITP piena autonomia e completa priorità di voto sia in sede di valutazione sia nelle operazioni di scrutinio, dotando lo stesso di registro personale, al pari degli altri docenti.
Al profilo dell’ITP viene affidata la responsabilità di conduzione delle attività di laboratorio nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dapprima in piena autonomia e successivamente, con ore parziali, in compresenza riconoscendogli, giuridicamente ed economicamente, il ruolo e la dignità di “docente”. Le attività didattiche cosiddette “tecnico-pratiche”, ancorché in compresenza, si svolgono nei laboratori alla presenza di un assistente tecnico di laboratorio Il profilo di ITP opera in sinergia, e mai in subordine nè gerarchico né funzionale, col docente teorico e condividendo, insieme, strumenti , criteri ed obiettivi sia didattici che valutativi.
L’ ’ITP, infatti, in virtù dei livelli operativi succitati, si configura come un profilo appartenente al ruolo docente e non va confuso con la figura dell’Assistente di Cattedra soppressa fin dal 1999, o con quella dell’Assistente Tecnico, appartenente al ruolo ATA (Ausiliari, Tecnici, amministrativi);
Agli aspetti suindicati si aggiunge il portato dei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 che ha comportato una riduzione del quadro orario delle ore di laboratorio determinando dei riflessi critici in capo a questa categoria di insegnanti con la conseguenza di condizionare notevoli esuberi nel personale di ruolo e precludendo ogni possibilità di accesso ai docenti della Tabella C che da anni vengono arruolati con contratto a tempo determinato. Al Ministro Profumo , nel corso dell’incontro del 30 agosto, abbiamo rappresentato con forza la situazione non piu’ tollerabile in cui si è venuto a trovare l’insegnante recnico pratico, situazione resa ancora piu’ problematica dalla riforma dell’istruzione tecnica e professionale per la quale abbiamo sollecitato una discussione in Parlamento per gli opportuni e dovuti correttivi.
Il riordino del sistema dell’Istruzione Secondaria Superiore , inoltre, ha previsto che gli Istituti Professionali, così come gli Istituti Tecnici e i Licei, possano rilasciare esclusivamente diplomi di istruzione secondaria superiore al termine di un percorso di 5 anni, in questo scenario ciascuna regione ha definito un nuovo sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) al fine di consentire agli studenti di conseguire una qualifica professionale in un percorso triennale.
Le IefP in alcune realtà territoriali risulta inefficace ai fini di una svolta significativa dell’attività di laboratorio atta a salvaguardare il ruolo e la dignità degli insegnanti tecnico pratici;
A mortificare ulteriormente la categoria è il comma 81 dell’art 4 della legge n.183 del 2011 il quale prevede che “negli istituti di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico” declassando, di fatto, tale figura professionale indirizzandola verso un’area e un profilo che non gli compete e in evidente conflitto con lo stato giuridico dell’insegnante tecnico pratico, la cui funzione docente è ampiamente declamata nei riferimenti normativi Futuro e Libertà ha piu’ volte chiesto l’abrogazione di tale norma iniqua e mortificante attraverso una serie di interrogazioni e di risoluzioni a firma di Muro, Granata e Di Biagio.