CISL – La Corte Costituzionale con la sentenza dell’11 ottobre 2012, n. 223, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10 del d.l. 78/2010, “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del dpr 1092/1973”.
Si tenga presente che la pronuncia della Corte Costituzionale afferma un principio di illegittimità ma non abroga la norma.
Questo comporta che gli interessati, al momento, per vedere soddisfatte le proprie pretese, dovranno ricorrere al giudice del lavoro il quale dovrà valutare come applicare la norma in oggetto.
Come ricorderete, l’avvocato Riommi – su incarico della Segreteria Nazionale della CISL Scuola – ha depositato presso il tribunale del lavoro di Siena il ricorso, per la richiesta di interruzione della ritenuta del 2,50%.
L’udienza è fissata per il 26 ottobre.
Attendiamo tale data per avere riscontro di un primo possibile orientamento giursprudenziale in base al quale decidere sul da farsi.
Fino a tale data le parti interessate hanno la possibilità di diffidare l’amministrazione affinchè sospenda il prelivo.
In data 17 aprile, avevamo trasmesso un modello di diffida per il recupero del contributo del 2,5%.
Per quanti avessero già messo in mora l’amministrazione (prima della sentenza) non sussiste alcuna necessità di riproporre ulteriore diffida, essendo gli stessi nelle condizioni di poter adire direttamente al giudice del lavoro.
Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, abbiamo predisposto un nuovo modello di diffida, che alleghiamo al messaggio, utile per coloro che ad oggi non hanno ancora provveduto a diffidare l’amministrazione.