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Congedi art. 42 d.lgs. n. 151/2001 – Legge 104 e festività soppresse, le novità

Una scritta sulla lavagna molto significativa

Congedi – Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 36667 del 12 settembre u.s. ha fornito chiarimenti sulle problematiche relative all’applicazione dei congedi e dei permessi di cui all’art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 per il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.

Il Dipartimento fa riferimento al CCNL del Comparto Ministeri, dove, analogamente al nostro CCNL (art. 39), si stabilisce che le ferie e le festività soppresse spettano in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno.

Precisa, inoltre, che nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

Sebbene, quindi, non sia stata espressamente regolamentata, la durata del  congedo straordinario dei due anni del personale beneficiario della legge 104/92, ad avviso dello stesso dipartimento, in osservanza della regola generale, deve essere riproporzionata.

Il calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua attività in regime di part time.

Il conteggio deve comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con l’attività lavorativa.

Nel caso di articolazione dell’orario su 5 giorni alla settimana nel periodo di fruizione, devono essere incluse nel computo anche le festività, le domeniche e le giornate di sabato ricadenti nel periodo di mancata attività lavorativa.
In caso di rientro al regime di tempo pieno, al fine di conoscere il periodo di congedo residuo ancora fruibile dal lavoratore, andrà scomputato il periodo di congedo già fruito in regime di part time.


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Liborio Butera:
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