Mancato pagamento ore eccedenti: il Giudice del Lavoro di Lodi da ragione ad un Insegnante precario della Scuola dell’Infanzia, ecco la procedura
È la vicenda di un giovane collega precario emigrato dal Sud, che nel 2007 accettò una nomina dalla IIIa fascia delle graduatorie d’Istituto per 12 ore settimanali in un Istituto Comprensivo della provincia sud-est di Milano, e per tirare a capare aveva reso disponibilità a svolgere ore eccedenti (le famose supplenze “a pagamento”) e a fare da tappabuchi per una manciata di spiccioli che alla fine, con la meschina scusa che il Dirigente Scolastico fosse andato in pensione e che il reggente non poteva disporre pagamenti, non gli sono neanche stati riconosciuti se non dal Tribunale del Lavoro di Lodi competente per territorio con Sentenza n. 130/12 del 15 maggio 2012 – R.G. n. 1087/2011 che finalmente ha reso giustizia al malcapitato, ma evidentemente non sprovveduto, impavido collega. Negli ultimi tempi sono molti i colleghi che si rivolgono ai Tribunali del Lavoro, oltre che per avere giustizia sui diritti sindacali lesi e/o compensi negati, anche per riscuotere un po’ di dignità e rispetto come Lavoratori ma soprattutto come persone; dignità e rispetto che sempre più vengono meno nei confronti di Lavoratori che con spirito di servizio e sacrifici portano avanti quotidianamente la delicata attività di formazione e insegnamento al servizio dell’Istituzione Scuola in tutti gli ordini e gradi dell’istruzione, in cambio di stipendi (se e quando vengono corrisposti) che ormai, confrontati con altri stati quali ad es. Germania e Francia, risultano i più miseri d’Europa. Al solito chiudiamo nel consigliare i colleghi che fossero impegnati in qualsivoglia attività eccedente l’orario d’insegnamento, a farsi rilasciare lettera d’incarico protocollata su carta intestata della Scuola timbro e firma del Dirigente Scolastico o suo delegato o reggente che sia. Corre d’uopo ribadire quanto sopra, perché nelle Scuole è molto comune procedere ad incarichi di responsabilità (retribuiti e non) con una stretta di mano o quattro chiacchiere al bar della Scuola ecc. , specialmente in questo periodo critico dove al Nord moltissime Scuole sono in mano ad effimere ed accidiose reggenze di Dirigenti Scolastici il più delle volte obbligati dall’amministrazione ad accettare l’incarico. Dicevamo, lettera d’incarico che servirà per future memorie documentali ( come dice il vecchio adagio popolare: carta canta ! ) nel caso di controversie con l’amministrazione come nel caso della sentenza in oggetto, sentenza che fa giurisprudenza sull’annoso e diffuso problema dei mancati pagamenti dei compensi eccedenti.
La procedura da seguire in questi casi di mancato pagamento (prima di rivolgersi a sindacati o avvocati) è quella di mettere in mora (dando 30 gg di tempo per dare seguito al pagamento) il Dirigente Scolastico o reggente protempore, con una lettera protocollata dove si chiedono i compensi non pagati, allegare copia della lettera d’incarico da dove si desume che si è stati ordinati ufficialmente a svolgere l’attività non pagata; dopodiché se l’amministrazione persiste nell’insolvenza ci si può rivolgere ad un sindacato o ad un legale di fiducia che esperirà ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Giudice del Lavoro competente per territorio ed eventualmente successivo ricorso ordinario….. e giustizia sarà fatta.
Salvaguardare il diritto del singolo significa contribuire a far si che in futuro non si operino più soprusi e ingiustizie (oggi largamente diffuse) nei confronti del personale Docente e ATA che dignitosamente e professionalmente opera malpagato nel mondo della Scuola.