Utilizzazioni e supplenze – La nota del MIUR
In calce al post la nota prot 6522 con cui il MIUR, facendo seguito alle problematiche rappresentate dalle OO.SS. nell’incontro del 4 settembre u.s. in merito alle difformità di comportamenti degli USP nelle utilizzazioni dei DSGA in esubero, ha diramato alcuni chiarimenti in materia.
Sulla bozza trasmessaci ieri avevamo mosso alcuni rilievi riguardo evidenti imprecisioni del testo che potevano a nostro avviso ingenerare ulteriori motivi di incertezza, e avevamo richiesto di richiamare gli articoli 13 e 14 del CCNI sulle utilizzazioni.
In particolare avevamo evidenziato quanto segue:
– Al punto 2 lettera a) ci si riferisce per i contratti a tempo determinato all’art. 47 del CCNL il quale prevede esclusivamente incarichi specifici al personale assistente amministrativo titolare nella scuola in cui risulta vancante il posto di DSGA. E’ necessario citare per la copertura dei posti di DSGA vacanti sia i contratti a tempo determinato ai sensi dell’art l’art. 7 del DM 146/2000, sia l’incarico ai sensi dell’art. 47 del CCNL in vigore, sia le utilizzazioni in applicazione dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni
– Al punto 2 lettera b), l’articolo 5 comma 9 citato riguarda il solo personale docente e non si può riferire al personale DSGA (provvedimenti di messa a disposizione nella scuola di precedente titolarità per l’arricchimento e il potenziamento dell’offerta formativa). E’ necessario, invece riferirsi all’art. 13, comma 1 lettera a del CCNI sulle utilizzazioni.
– Al punto 2 lettera c) il riferimento alla scelta della sede in base alla posizione di graduatoria rivolto al solo personale in esubero rischia di penalizzare il diritto di scelta che il CCNI riconosce a tutto il personale che ha titolo all’utilizzazione (non solo a coloro che risultano in esubero) come precisato al comma 2 dell’art. 13.
L’amministrazione non ha ritenuto di dover modificare il testo proposto.
Cisl-Scuola
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