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Guide – Ricostruzione di carriera: non tutti sanno che si sono accorciati i tempi

Si prega di darne massima diffusione!

Dal 4 luglio 2010 tutte le Scuole del Regno, sono obbligate ad emettere i decreti di ricostruzione di carriera, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda dell’interessato.
Decade pertanto il limite di 480 giorni, previsto dal D.M. del 6 aprile 1995, n. 190.
Lo stabilisce la Circolare del 4 luglio 2010 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, (Attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sulla quale viene stabilito espressamente che per tutti i procedimenti amministrativi già in corso, alla data del 4 luglio 2010, il termine di conclusione del procedimento amministrativo rimane quello originariamente previsto.
Mentre per i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data del 4 luglio 2010, che hanno termini superiori a 90 giorni, tali termini cessano di avere efficacia, e per i procedimenti interessati, si applica il termine ordinario di 30 giorni

Si riporta di seguito stralcio della citata circolare:

“Dal combinato disposto dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69 del 2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare, tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario di trenta giorni.
Tale disposizione e la connessa riduzione dei termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010. Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto.
Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall’art. 7, comma 3, terzo periodo della stessa legge”.

Qualora le segreterie scolastiche, dovessero superare il termine di 30 giorni per la ricostruzione di carriera al personale interessato, la circolare prevede anche pesanti sanzioni amministrative a carico del Dirigente Scolastico, con l’obbligo di risarcire il danno ingiustamente cagionato al lavoratore.

Tutti gli interessati che l’Anno Scolastico scorso sono stati assunti a T.I. ed avendo superato l’anno di prova sono stati confermati in ruolo, a partire dal 1 settembre 2012 possono presentare la domanda di ricostruzione di carriera ed esigere che le segreterie emettano il decreto di ricostruzione di carriera, obbligatoriamente entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, pena sanzioni amministrative per il Dirigente Scolastico inadempiente nonché denuncia penale per la violazione di cui all’art. 328 del Codice Penale “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032”.